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I crediti documentari sono vincolanti per l’impresa ma non per la Camera di Commercio che emette il certificato di origine. In particolare l’articolo 14 lettera e delle NUU 600 (Norme ed usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale relativi ai crediti documentari) stabilisce che “Nei documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci, dei servizi o di altre prestazioni, se riportata, può essere fatta utilizzando espressioni generiche, che non siano incompatibili con la loro descrizione nel credito”. Nel certificato di origine quindi la descrizione della merce non deve essere necessariamente quella indicata dal credito. Tuttavia è possibile indicare la descrizione prevista da credito nel campo 5 del certificato di origine mentre nel campo 6 si dovrà indicare cosa effettivamente si sta vendendo.

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