Premesse
Attività rientranti nella disciplina del facchinaggio

Per effetto dell’art. 17 della legge 57/01, del D.M. 221/03 e della circolare del MAP del 30.12.2003 n. 3570/c si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate, lettera a):

  • Portabagagli
  • facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
  • facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
  • facchini doganali
  • facchini generici
  • accompagnatori di bestiame
  • facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni

Si fa inoltre presente che le attività prese in considerazione dal regolamento sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.
Tali imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 all'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui provincia è collocata la sede legale o all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia ove è ubicata la sede operativa-artigiana (utilizzando il modello unificato S.C.I.A. 57, disponibile sui siti internet delle Camere di Commercio del Triveneto).

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che intendono aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l’attività di facchinaggio hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese se sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per l’inserimento nelle fasce di classificazione.

Attività non rientranti nella disciplina del facchinaggio

Le attività di cui alla lettera b)insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o similinon rientrano nella definizione di facchinaggio quando sono esercitate autonomamente. Qualora l’attività principale dell’impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso, non viene applicata la normativa in questione. Il Regolamento che disciplina le attività di facchinaggio non si applica ai pesatori pubblici di cui all’art. 32 R.D. 20.09.1924, n. 2011 e al Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 11.07.1983.

Consorzi

I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile che esercitano l’attività di facchinaggio devono presentare la denuncia di inizio attività, come tutte le altre imprese, utilizzando il modello unificato S.C.I.A. 57 e risultare in possesso di tutti i requisiti di legge (compresa l’iscrizione nella fascia di classificazione ).
Per i consorzi che svolgono l’attività di facchinaggio i criteri per la classificazione della fascia saranno gli stessi delle altre imprese.

Attività di facchinaggio

Devono essere posseduti da:

  • Il titolare di impresa individuale e l’institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
  • tutti i soci di società in nome collettivo;
  • tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di sapa;
  • tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative.

I requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 del Decreto sono, nell'ordine:

  • Salvo che sia intervenuta la riabilitazione, assenza di sentenza penale definitiva di condanna o mancanza di pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;
  • Salvo che sia intervenuta la riabilitazione, assenza di sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte, oppure dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
  • mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni; assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
  • assenza di contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 142/01.

Se l’impresa perde uno dei requisiti previsti dalla Legge 57/2001 e dal D.M. 221/2003 saranno avviate le procedure d’ufficio di rito. 

Fasce di classificazione

Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività (art. 8 del Decreto). Le fasce previste dal D.I. 221/03 sono le seguenti:

  • fascia inferiore a € 2.500.000;00
  • fascia da € 2.500.000;00 a € 10.000.000;00
  • fascia superiore a € 10.000.000;00.

Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato membro della UE.

Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite d’ufficio nella fascia iniziale.
Quelle attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell’IVA, presentando il modello unificato S.C.I.A. 57 corredato della documentazione prevista (elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l’indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello unificato Dich/el/fac).

E’ facoltativo comunicare la variazione positiva in una fascia superiore sebbene ne ricorrano i presupposti.
Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite.

Qualora successivamente si verifichino i presupposti per la classificazione dell’impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle Imprese o all'Albo Artigiani la relativa denuncia di variazione, utilizzando il modello unificato S.C.I.A. 57 corredato della documentazione prevista (elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l’indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello unificato Dich/el/fac. Tale elenco non va presentato solo in caso di iscrizione nella prima fascia).

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di 30 giorni dal suo verificarsi.

Modalità di presentazione delle pratiche, diritti e altre tasse

I modelli relativi all'attività di facchinaggio sono considerati intercalari del modello di domanda e/o denuncia del Registro Imprese o dell’Albo delle Imprese Artigiane e in quanto tali non scontano l’imposta di bollo.

La marca da bollo va applicata solo se viene richiesta l’iscrizione in una fascia superiore a 2,5 milioni di Euro, salvo che il modello base non la sconti già.

Il modello S.C.I.A. 57 va allegato ai modelli di domanda/denuncia del Registro Imprese e dell’Albo Imprese Artigiane. La domanda/denuncia viene trasmessa in modalità telematica/informatica il modello, sottoscritto dagli interessati con firma autografa o digitale, dovrà essere predisposto in formato elettronico unitamente agli altri allegati previsti.

Tutta la modulistica unificata predisposta per l’attività di facchinaggio, di seguito indicata, è disponibile sul sito internet camerale:

  • S.C.I.A. 57: modello di denuncia di inizio attività
  • Dich/r.on/fac: modello di dichiarazione sostitutiva per i requisiti di onorabilità
  • Dich/el/fac: modello di dichiarazione sostitutiva per l’elenco dei servizi eseguiti

IMPRESE NON ARTIGIANE
Inizio Attività di Facchinaggio

 

Individuali

Società ed Enti collettivi

Cooperative Sociali

Moduli RI/FEDRA
Modulo Base

I1 / I2 / UL

S5 / UL/ SE

S5 / UL / SE

Modulistica "facchini"

   

S.C.I.A. 57

SI

SI

SI

Dich/r.on/fac

Facoltativa

Facoltativa

Facoltativa

Dich/el/fac

NO

NO

NO

Diritti e altre tasse

   

Maggiorazione Diritti (€)

9,00€

15,00€

15,00€

Imposta di bollo

SI

NO

NO

Variazione della fascia di classificazione

 

Individuali

Società ed Enti collettivi

Cooperative Sociali

Moduli RI/FEDRA
Modulo Base

I2 / UL

S5 / UL

S5 / UL

Modulistica "facchini"

   

S.C.I.A. 57

SI

SI

SI

Dich/r.on/fac

SI

SI

SI

Dich/el/fac

NO

NO

NO

Diritti e altre tasse

   

Maggiorazione Diritti (€)

9,00€

15,00€

15,00€

Imposta di bollo

SI

SI

NO

IMPRESE ARTIGIANE
Inizio attività di facchinaggio

 

Individuali

Società ed Enti collettivi

Cooperative Sociali

Moduli RI/FEDRA
Modulo Base

I1 / I2 / UL / AA

S5 / UL/ SE / AA

S5 / UL/ SE / AA

Modulistica "facchini"

   

S.C.I.A. 57

SI

SI

SI

Dich/r.on/fac

Facoltativa

Facoltativa

Facoltativa

Dich/el/fac

NO

NO

NO

Diritti e altre tasse

   

Maggiorazione Diritti (€)

9,00€

15,00€

15,00€

Imposta di bollo

SI

NO

NO

Variazione della fascia di classificazione

 

Individuali

Società ed Enti collettivi

Cooperative Sociali

Moduli RI/FEDRA
Modulo Base

I2 / UL / AA

S5 / UL / AA

S5 / UL / AA

Modulistica "facchini"

   

S.C.I.A. 57

SI

SI

SI

Dich/r.on/fac

SI

SI

SI

Dich/el/fac

NO

NO

NO

Diritti e altre tasse

   

Maggiorazione Diritti (€)

9,00€

15,00€

15,00€

Imposta di bollo

SI

SI

NO

*a cura delle Camere di Commercio del Triveneto - aggiornata al 21 dicembre 2016

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