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Il crono-tachigrafo è un dispositivo atto a registrare i tempi di guida e i tempi di riposo dei conducenti e la velocità del veicolo, che è obbligatorio installare sugli automezzi che superano le 3,5 tonnellate di Massa Massima Autorizzata per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto.

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Cosa si ottiene

Tipi di dispositivi

Esistono 3 tipologie di dispositivi che sono installati sui veicoli circolanti: il cronotachigrafo analogico, il tachigrafo digitale, il tachigrafo digitale 4.0 detto intelligente.

Autorizzazioni

L'installazione, l’attivazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali ed intelligenti possono essere eseguiti esclusivamente dai "centri tecnici" autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo il Decreto Ministeriale 10 agosto 2007, previa domanda alla Camera di Commercio che svolge l'esame istruttorio preventivo.

Per i cronotachigrafi analogici Il Ministero delle Attività Produttive non rilascia più autorizzazioni per il montaggio di cronotachigrafi analogici. Per tali dispositivi sono rilasciate solamente autorizzazioni per la calibratura, il controllo periodico e la riparazione.

Attività del Ministero

Il Ministero rilascia l'autorizzazione dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2007 e il relativo allegato, assegnando al centro tecnico un codice identificativo.

Possono essere autorizzati in qualità di centri tecnici:

  • i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati cronotachigrafi digitali;
  • i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali;
  • i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali, nonché le officine concessionarie;
  • le officine di riparazione dei veicoli nel settore meccanico o elettrico (le officine presenti a Padova ricadono tutte in quest’ultima categoria).

Come presentare domanda di autorizzazione

I centri tecnici aventi sede nella provincia di Padova, che intendono ottenere l'autorizzazione, presentano apposita domanda (scaricabile alla pagina Modulistica per le officine) in marca da bollo al Ministero dello Sviluppo Economico depositandola all’Ufficio Metrico.

Alla domanda va allegata l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria a favore della Camera di Commercio di Padova.

Note
I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada.
Detto divieto non opera:
- nei confronti dei soci, dei dirigenti e del personale dei centri tecnici che partecipano ad imprese che svolgono attività di vendita di veicoli, cui è correlata un'attività di trasporto e di locazione senza conducente di veicoli a terzi, a condizione che il centro tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprietà dell'impresa di vendita cui è correlata l'attività di trasporto o di noleggio;
- nei confronti dei dirigenti e del personale dei centri tecnici dipendenti di aziende di trasporti a capitale interamente pubblico a condizione che il centro tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprietà dell'azienda.

Per la presentazione della domanda di autorizzazione, modifica, estensione e rinnovo dei Centri tecnici sono stati predisposti dei modelli da utilizzare nelle diverse casistiche.

Ulteriori informazioni relative al tachigrafo digitale possono essere consultate sul portale ufficiale ad esso dedicato Unioncamere - Tachigrafo digitale

Competenze dell’Ufficio Metrico

L'ufficio Metrico è coinvolto nel processo di autorizzazione e controllo delle officine che operano sui tachigrafi analogici, digitali ed intelligenti. Le disposizioni relative alle officine cronotachigrafi e centri tecnici sono normate, oltre che dai Regolamenti Europei, con la Legge 13 novembre 1978 n. 727 e il DM 10 agosto 2007 e loro successive modificazioni, insieme alla circolare Ministeriale prot. 211870 del 15 settembre 2020.

Vengono svolte le seguenti attività:

  • tenuta del registro delle officine che operano sui cronotachigrafi (analogici) e dei centri tecnici che operano sui tachigrafi digitali ed intelligenti;
  • istruttoria che precede l'autorizzazione dei centri tecnici o loro modifiche ed estensioni;
  • rinnovo delle autorizzazioni ai centri tecnici;
  • sorveglianza su centri tecnici e officine cronotachigrafi;

Disposizioni particolari per le officine autorizzate ad operare sui cronotachigrafi analogici

In base al Decreto Ministeriale 11 marzo 2005 nonché alla Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 05 luglio 2005, numero 1, a partire dal 5 agosto 2005 i cronotachigrafi analogici montati fino alla stessa data non possono più essere sostituiti con altri apparecchi analogici. Sono esentati da questa disposizione i veicoli immatricolati fino al 1 gennaio 1996 ed adibiti al trasporto su strada di merci (veicoli con portata fino a 12 t) e di passeggeri (veicoli con numero di posti a sedere compreso il conducente fino a 10 t), se la trasmissione dei segnali all'apparecchio è esclusivamente di tipo meccanico.

All'esaurimento di un registro, l'officina autorizzata deve tempestivamente presentare all'Ufficio metrico un nuovo registro per la vidimazione ed esibire il vecchio, a riprova della continuità delle registrazioni effettuate.

Ultimo aggiornamento

24-01-2023 15:01

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