Iscrizioni in corso d'anno

Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2025 pagano al momento del deposito della domanda (tramite ComUnica, con addebito su conto prepagato); altrimenti dovranno provvedere al versamento con modello F24 nei trenta giorni successivi.

Scadenza ordinaria per i soggetti già iscritti all'1.1

Per imprese, unità locali e soggetti R.E.A. preesistenti all'1/1 il diritto annuale si versa entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero:

  • entro il 30 giugno 2025 per il versamento senza 0,40%.
  • oppure entro il  30 luglio 2025 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro). Anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%.

Proroga scadenza

L'art. 13 comma 1 del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 "Disposizioni urgenti in materia fiscale" (G.U. n. 138 del 17/06/2025 entrata in vigore il 18/06/2025) ha disposto il differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e IVA che scadono entro il 30 giugno 2025 (cui è collegata anche la scadenza del diritto annuale per le imprese ed i soggetti già iscritti al Registro delle imprese o al R.E.A. al 01/01/2025) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (pari ad euro 5.164.569

Per tali soggetti i versamenti possono essere effettuati:

  • entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione;
  • dal 22 luglio al 20 agosto 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.

Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) anche a coloro che:

  • a) presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
  • b) esercitano dette attività ma adottano il regime di cui all'art. 27,comma 1, del D.L. 6/07/2011, n. 98 convertito con modifiche in Legge n. 111/2011 (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità);
  • c) esercitano dette attività ma applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23/12/2014 n. 190;
  • d) partecipano a società, associazioni e imprese si sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono solo attività agricole e che sono titolari di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 s.s. del TUIR (cfr. risposta ad interpello AdE del 2/08/2019 n. 330 e risoluzione AdE n. 64 del 28.06.2019 ) così come i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, o che pur soggetti ISA superano il limite di ricavi e compensi (pari ad euro 5.164.569) .

Per questi soggetti restano invariati il termine ordinario di versamento del 30 giugno 2025 ed il termine c.d. "prorogato" del 30 luglio 2025 con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,40%.

Casi particolari per società di capitali

Per le società di capitali vale sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte per il pagamento del diritto annuale.

Ci possono essere casi particolari in base alla data di chiusura dell'esercizio e di approvazione del bilancio:

  • per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, la data di scadenza è l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, la data di scadenza è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, la data di scadenza è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Pertanto, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre i 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio (ma anche quelli che non approvano il bilancio), devono pagare il diritto annuale entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (e non, come capita, entro il mese successivo all'approvazione del bilancio).

L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 è sempre quello successivo a quello del fatturato di riferimento (ad esempio: sul fatturato 2023 si calcola il diritto annuale 2024).

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