E' possibile compensare i codici tributo 3851 e 3852?
10-01-2023
I codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni) non possono essere messi nella sezione "importi a credito compensati" del modello F24.
Pertanto se si sono versati importi non dovuti di diritto, sanzioni e interessi, si potrà portare in compensazione con altri tributi e/o contributi solo la quota relativa al diritto annuale (codice 3850), inserendola nella sezione "importi a credito compensati" del mod. F24.
Se invece si deve effettuare un ravvedimento operoso, e quindi versare contestualmente diritto annuale, sanzione e interessi, si può utilizzare un credito di un altro tributo e/o contributo (o eventualmente di diritto annuale versato in eccedenza su un'altra annualità, purchè non siano trascorsi più di 2 anni dal versamento effettuato in esubero) per perfezionare il ravvedimento, quindi per versare gli importi di diritto (cod. 3850), interessi (cod. 3851) e sanzioni (cod. 3852), compilando la sezione "importi a debito versati".