L’istituto del ravvedimento (art. 13 del D.Lgs 472/97) consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, qualora la regolarizzazione avvenga entro un anno dal termine di scadenza.

Chi può utilizzare il ravvedimento

Possono avvalersi del ravvedimento le imprese (anche per le unità locali denunciate):

- già iscritte al Registro Imprese che:

  • alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o che hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto;
  • entro 30 giorni dalla scadenza hanno pagato il diritto annuale senza versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • oltre 30 giorni dalla scadenza e fino ad un anno hanno pagato il diritto annuale (con o senza la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo)

- iscritte in corso d'anno che:

  • alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o che hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto;
  • oltre il termine di scadenza hanno versato il diritto annuale dovuto.

Termini e scadenze del ravvedimento operoso

Il termine ultimo entro il quale è possibile ricorrere al "ravvedimento operoso" è entro un anno dalla commissione della violazione (ovvero dalla scadenza del termine per effettuare il versamento).Il calcolo del ravvedimento parte, quindi, dalla data di scadenza del versamento,

  • per le nuove iscrizioni è il 30º giorno dopo la protocollazione della domanda
  • per le imprese già iscritte al 1° gennaio si fa riferimento alla data di scadenza originaria, coincidente con la data di versamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, o quella entro cui il contribuente poteva versare con maggiorazione dello 0,40% (solo nel caso di pagamento parziale incompleto effettuato entro il termine del versamento con maggiorazione);
  • il diverso termine previsto per società con esercizio non coincidente con l'anno solare.

Aliquote sanzione ridotta per ravvedimento

  • Ravvedimento breve, con applicazione della sanzione del 3% se il ravvedimento avviene dal 1º al 30º giorno dalla scadenza (art. 13 c. 1 lett. a D.Lgs. 472/1997);
  • Ravvedimento lungo, con applicazione della sanzione del 3,75% se il ravvedimento avviene a partire dal 31º giorno fino a un anno  (art. 13 c. 1 lett. b D.Lgs. 472/1997).

NON si applicano al diritto annuale: Il ravvedimento “mini” o “sprint” che prevede aliquote di sanzioni ulteriormente ridotte per regolarizzazioni effettuate entro 15 giorni dalla scadenza. Il ravvedimento entro due anni introdotto dalla legge di stabilità 2015 che riguarda solo i tributi gestiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Calcolo interessi

Gli interessi devono essere calcolati, commisurandoli al tributo non versato, al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito.

L’importo degli interessi si determina come di seguito indicato :

interessi = ammontare del tributo non versato X tasso legale annuo X n. di giorni/365

Tabella tassi di interesse legale ultime annualità

dal

al

aliquota

Norma di riferimento

01/01/2024

 

2,50%

Dm Economia 29/11/2023

01/01/2023

31/12/2023

5,00%

Dm Economia 13/12/2022

01/01/2022

31/12/2022

1,25%

Dm Economia 13/12/2021

01/01/2021

31/12/2021

0,01%

Dm Economia 11/12/2020

01/01/2020

31/12/2020

0,05%

Dm Economia 12/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

0,80%

Dm Economia 12/12/2018

Come pagare con il ravvedimento

Pagamento con F24

Modello F24 ordinario: utilizza la sezione IMU e altri tributi locali

Per sedi e/o unità locali in provincia di Padova il codice Ente da utilizzare è PD

Codice Ente / Codice Comune

codice tributo

anno di riferimento*

importi a debito

PD

3850

2023 (oppure 2024)

IMPORTO TRIBUTO

PD

3851

2023 (oppure 2024)

IMPORTO INTERESSI

PD

3852

2023 (oppure 2024)

IMPORTO SANZIONE

*Attualmente è possibile ravvedere l'anno 2023, se non è trascorso più di un anno dalla scadenza, oppure il 2024.

Modello F24 semplificato (che ha una tabella unica): indica EL (Enti Locali) nella colonna Sezione, oltre agli altri dati richiesti.


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