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Avviso - Nessuna Scadenza al 30 Giugno 2025
Recentemente, sono circolate informazioni errate riguardo una presunta scadenza al 30 giugno 2025 per l'iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di società.
Ci teniamo a chiarire che tale termine non esiste.
Come confermato dalla nota Unioncamere del 2 aprile scorso, e in contrasto con alcune notizie di stampa e campagne pubblicitarie fuorvianti, non è prevista alcuna scadenza al 30 giugno 2025 per questa iscrizione. Di conseguenza, non saranno applicate sanzioni amministrative per i soggetti che, al 1° gennaio 2025, rivestivano la carica di amministratori di imprese costituite in forma societaria e non avessero ancora provveduto all'iscrizione del proprio domicilio digitale entro tale data.
La disposizione di legge in questione, l'articolo 1, comma 860, della Legge 207/2024, non prevede nulla al riguardo di termini o sanzioni per questa specifica fattispecie.
A partire dal 1° gennaio 2025, l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) viene esteso anche agli amministratori delle società. Questa disposizione è sancita dall'articolo 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025).
Obblighi e primi adempimenti
In sede di prima applicazione, e in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali, la compilazione del domicilio digitale degli amministratori è considerata obbligatoria nelle domande inviate a partire dall'1/1/2025 relative a:
- Iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali;
- Iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone
Importante: La mancanza dell’indicazione del domicilio digitale degli amministratori comporterà la sospensione delle domande di iscrizione delle società per un congruo periodo, al fine di permettere la regolarizzazione e la successiva iscrizione.
Chiarimenti sul Domicilio Digitale e sospensione delle pratiche
La Camera desidera fornire ulteriori chiarimenti e aggiornamenti in merito a queste nuove disposizioni:
- PEC personale o societaria: Sebbene sia preferibile e consigliato che l'amministratore disponga di un proprio domicilio digitale personale e univoco, e fermo restando l'obbligo di monitorare costantemente la casella indicata, si ritiene non vietato indicare un indirizzo di immediata disponibilità, inclusa la PEC della società amministrata. Questa possibilità riflette quanto già avviene per l'elezione del domicilio fisico.
- La Camera ha invitato a non inviare pratiche di sola comunicazione del domicilio digitale fino a nuova comunicazione, in attesa di chiarimenti ministeriali.
- Scadenza del 30 giugno: sempre in attesa di indicazioni ministeriali, al momento questo termine non è confermato.
Per informazioni:
inviare una email a pratiche.ri@pd.camcom.it