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Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa produce o mette in commercio. Possono costituire marchi d’impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni, o le tonalità cromatiche.

Come richiedere la registrazione del marchio a livello nazionale

Il deposito di una domanda di registrazione di marchio nazionale può avvenire in tre modi:

  • modalità telematica (attraverso il portale dei servizi online dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM - del Ministero delle Imprese e del Made in Italy);
  • modalità cartacea attraverso gli Uffici Marchi e Brevetti delle Camere di Commercio nazionali;
  • modalità postale (con spedizione della domanda all'UIBM).

La domanda di marchio deve contenere l'elenco analitico dei prodotti e/o dei servizi che saranno identificati dal segno.

A partire dalle domande di registrazione depositate dal 20 maggio 2014, vigono le disposizioni della Circolare prot. 67746 del 16 aprile 2014.
I prodotti e i servizi devono essere specificati nel modo più preciso possibile e devono rientrare in una o più classi della Classificazione Internazionale di Nizza.

Salvo alcune eccezioni, è ancora possibile indicare il titolo completo della classe. In questo caso, tuttavia, la protezione riguarderà solo il significato letterale dei termini utilizzati e non automaticamente tutti i prodotti/servizi della classe stessa.

Non è più ammessa, invece, la frase standard per indicare l'intenzione del depositante di proteggere tutti i prodotti/servizi della lista alfabetica della classe. Per classificare correttamente i prodotti e servizi, oltre a consultare la versione digitale della Classificazione di Nizza, è consigliabile utilizzare i seguenti portali: TMclass oppure MGS.

Con particolare riferimento alle classi merceologiche indicate di seguito, sono state individuati alcuni prodotti e servizi che necessitano, in ogni caso, di essere meglio specificati e, di conseguenza senza ulteriori specificazioni, non saranno accettate:

  • Classe 7 – Macchine e macchine utensili
  • Classe 37 – Riparazione
  • Classe 37 – Servizi d’installazione
  • Classe 40 – Trattamento di materiali
  • Classe 45 – Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali

Per un approfondimento si rinvia alla pagina web del sito dell’UIBM

La procedura di registrazione in sintesi

La procedura amministrativa di registrazione del marchio nazionale prevede, dopo il deposito della domanda, la verifica formale della documentazione da parte dell’UIBM, a cui segue - in assenza di rilievi - la pubblicazione della domanda sul Bollettino delle domande marchio registrabili. Dalla data di pubblicazione sul predetto Bollettino, decorre - per la durata di tre mesi - la fase dell’opponibilità, durante la quale terzi, titolari di diritti anteriori, hanno la possibilità di “opporsi” alla registrazione del segno ritenuto potenzialmente confondibile/in conflitto con il proprio. I marchi non opposti o che superano positivamente la procedura di opposizione, vengono registrati e viene rilasciato dall’UIBM un attestato di registrazione nazionale.

Vademecum presentazione domande cartacee di marchio nazionale tramite la CCIAA

Primo deposito

Le domande di primo deposito di marchio nazionale possono essere presentate personalmente dal richiedente (o tramite un delegato, munito di formale delega al deposito) o tramite un mandatario/avvocato incaricato, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Padova.

Documentazione richiesta:

  1. Modulo ministeriale di domanda (“modulo per richiedente”) compilato al computer, stampato, firmato in originale dal richiedente e munito di una marca da bollo da 16,00 Euro. Se lo spazio del modulo di domanda non è sufficiente, si dovranno utilizzare gli appositi fogli aggiuntivi per i paragrafi che interessano. In tal caso potrebbero essere necessarie altre marche da bollo (1 marca da bollo da 16,00 Euro ogni 4 pagine). Se il deposito avviene a mezzo mandatario o avvocato (rappresentante) si dovrà utilizzare il modulo di domanda corrispondente (si rimanda alla modulistica ministeriale in calce).
  2. Alla modulistica ministeriale è necessario allegare la “rappresentazione del marchio” riprodotta su un separato foglio bianco in formato A4. Il foglio deve contenere lo stesso marchio (dimensione massima cm 8x8) che viene inserito nel riquadro “Esemplare del marchio” a pagina 3 del modulo di domanda.
  3. Versamento di 40,00 Euro per diritti di segreteria a favore della Camera di Commercio di Padova - Ufficio Marchi e Brevetti. Se il depositante intende ricevere copia conforme del verbale di presentazione, dovrà versare ulteriori 3,00 Euro (43,00 Euro in tutto). Per le modalità di versamento dei diritti di segreteria consultare l’apposita sezione del sito relativa a “Diritti, Bolli e Tasse”.
  4. Una o più marche da bollo da 16,00 Euro in aggiunta qualora venga richiesta la copia autentica del verbale di presentazione (il numero delle marche da bollo è calcolato come per il modulo di domanda, ogni quattro fogli).
  5. Documenti di priorità con traduzione in lingua italiana, solo se nella domanda viene rivendicato il diritto di priorità di un primo deposito effettuato all’estero.
  6. Lettera d’incarico in bollo (16,00 Euro), solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo mandatario/avvocato (modulo MA-MA o modulo MA-RA).
  7. Delega alla presentazione della domanda qualora la domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente (modulo MA-RI), sia consegnata da persona diversa dallo stesso (cfr. fac-simile delega alla presentazione della domanda).
Rinnovo

La registrazione del marchio nazionale può essere rinnovata, per periodi decennali, per il medesimo segno e con riguardo agli stessi prodotti o servizi. La domanda di rinnovo deve essere depositata entro l’ultimo giorno del mese di scadenza del marchio (si fa riferimento al mese in cui è avvenuto il primo deposito del segno). Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovo può essere presentata nei sei mesi successivi, previo pagamento di una sovrattassa per il ritardo. Oltre i sei mesi mesi di mora, il titolo non può essere più rinnovato.

Documentazione richiesta

​Per ottenere il rinnovo della registrazione di un marchio nazionale, va presentato l’apposito modulo di rinnovo compilato al computer, stampato e firmato In originale dal richiedente o, se incaricato, dal proprio rappresentante/mandatario e munito di una marca da bollo da 16,00 Euro. Sono previsti gli stessi allegati già indicati dal n. 2 al n. 6 per il deposito del marchio d'impresa nazionale (primo deposito).

N.B. ​In fase di rinnovo non sono consentite modifiche al marchio inizialmente registrato e non è permesso aggiungere classi o ulteriori prodotti o servizi. Il titolare ha, però, la facoltà di limitare l’elenco dei prodotti e servizi, cancellando alcuni prodotti o servizi indicati nel primo deposito, oppure intere classi. A tal fine dovrà allegare alla domanda di rinnovo una specifica dichiarazione.

Tasse di registrazione e di rinnovo del marchio nazionale

Le tasse di concessione governativa per la registrazione del marchio e le tasse di rinnovo devono essere versate, dopo la presentazione della domanda, esclusivamente tramite il modello "F24 - Versamenti con elementi identificativi" consegnato dall’Ufficio Marchi e Brevetti.

N.B. La data di deposito della domanda coinciderà con la data del pagamento del Mod. F24.

Marchio d’impresa individuale

Primo deposito

Rinnovo

Per la prima classe

€ 101,00

€ 67,00

Per ogni classe aggiuntiva

€ 34,00

€ 34,00

Lettera d'incarico (solo in presenza di mandato/avvocato)

€ 34,00

€ 34,00

Soprattassa per ritardo

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€ 34,00

Esenzioni di pagamento

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 13 bis del D.P.R. 26-10-1972 n. 641 e del n. 27 bis della tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 26-10-1972 n. 642.

Elenco dettagliato dei soggetti esenti:

  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, iscritte nell’apposita anagrafe presso il Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (ai sensi degli artt. 17 e 18 del decreto legislativo n. 460/1997);
  • Organizzazioni e associazioni di volontariato, di cui alla legge 266/1991, iscritte nell'apposito registro tenuto dalle Regioni e successivamente migrate nell’apposita sezione loro dedicata del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D.Lgs. 117 del 2017) (ai sensi dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460/1997);
  • Cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991 (ai sensi dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460/1997);
  • Società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal C.O.N.I.

Modulistica e istruzioni di deposito


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