Cos'è
Riforma mediazione: nuove modalità dal 30 giugno 2023
Dal 30 giugno 2023 sono in vigore le nuove norme sulla mediazione introdotte nel decreto legislativo nr. 28/2010 dal d. lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia).
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Mediazione civile commerciale
La Camera di mediazione di Padova (iscritta al n° 14 al Registro Nazionale degli Organismi di mediazione) è autorizzata a gestire la procedura di mediazione prevista dal D.Lgs 28/2010 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali".
La mediazione - effettuata da parte di un mediatore imparziale scelto dalla Camera di mediazione di Padova - consiste sia nel cercare tra le parti un accordo amichevole per risolvere la controversia, sia nel formulare una proposta per risolvere la stessa.
La mediazione può essere richiesta per controversie di natura economica, civili e commerciali, relative a diritti disponibili.
Dal 30 giugno 2023 sono in vigore le nuove norme sulla mediazione introdotte nel decreto legislativo nr. 28/2010 dal d. lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia).
In sintesi, le novità riguardano:
- la previsione di ulteriori materie per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità (che si aggiungono a quelle già ora previste): associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura;
- eliminazione del primo incontro di programmazione/informativo (il primo incontro è già un incontro effettivo);
- di conseguenza, diversa articolazione delle spese per il primo incontro e per gli incontri successivi;
- convocazione dell’incontro tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda e durata complessiva del procedimento di 3 mesi, prorogabile di ulteriori 3 con atto scritto;
- legittimazione dell’amministratore condominiale ad attivare o partecipare alla mediazione senza necessità di una preventiva delibera condominiale.
Vantaggi della mediazione
- Costi certi e contenuti: le spese di mediazione sono rapportate al valore della controversia e sono conoscibili fin dall’inizio (vedi sezione Costi della mediazione)
- Tempi rapidi: l'incontro di mediazione viene fissato non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda; la procedura si deve concludere entro 3 mesi, fatta salva la proroga delle parti con atto scritto.
- Esenzione dal pagamento dell'imposta di registro per il verbale di accordo per valori fino a 100.000 euro.
La mediazione è obbligatoria per alcune materie (diritti reali, locazione, affitto di azienda, divisioni, successioni, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione, condominio, contratti bancari, finanziari e assicurativi, patti di famiglia; dal 30/6/2023 anche per associazione in partecipazione, consorzio, contratti di rete, contratti d'opera, franchising, contratti di somministrazione, subfornitura e società di persone) per le quali è condizione di procedibilità per l'esercizio in giudizio della relativa azione.
Può comunque essere tentata in ogni altra materia attraverso una mediazione volontaria.
Come si fa
La mediazione si avvia depositando una domanda compilata secondo il modello disponibile nel sito a cui va allegata la documentazione indicata nel modello medesimo.
In caso di utilizzo del file PDF, si prega di verificare che il testo inserito nei campi "Oggetto della controversia" e "Ragioni della controversia" sia visibile, specie per testi lunghi; in alternativa, usare il modello in versione ODT oppure DOC oppure allegare un foglio a parte.
La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia
Il deposito della domanda può essere effettuato:
- via PEC all'indirizzo mediazionepdro@pd.legalmail.camcom.it; la domanda deve essere scansionata separatamente dai documenti di identità e dalla ricevuta di pagamento delle spese di avvio;
- per via telematica con il servizio ConciliaCamera (che consente l'accesso al fascicolo elettronico della procedura), previa registrazione al portale.
Costi
In attesa della emanazione del decreto ministeriale che stabilirà la disciplina delle indennità di mediazione, per il primo incontro si conferma il versamento delle spese di avvio (€ 40/80 + IVA), con riserva per l’organismo di chiedere alle parti l’integrazione delle spese di mediazione anche per il primo incontro, se il decreto ministeriale lo consentirà.
Rimane in vigore il precedente Regolamento di mediazione (con la relativa tabella delle indennità), che sarà aggiornato in seguito all’emanazione del decreto ministeriale.
Pagamento spese di avvio Mediazioni
Procedere con il pagamento online utilizzando il portale SIPA:
- Servizio di interesse: selezionare "Servizi di mediazione, conciliazione e arbitrato"
- Indicare nella "Causale" gli estremi della procedura
- Inserire l'importo da versare (vedi tariffe nella sezione Diritti Bolli e Tariffe - Mediazione oppure contatta l'ufficio)
- Inserire i "dati anagrafici del pagante"
- se l'intestatario della fattura è diverso dal soggetto pagante selezionare "Eventuali dati fatturazione" e inserire i dati anagrafici del cliente.
La ricevuta di pagamento rilasciata dal sistema PagoPA deve essere allegata alla pratica di Mediazione.
I tempi e le procedure della mediazione sono riportate nel Regolamento di mediazione.