Avvisi

È agente d’affari in mediazione, o mediatore, chi mette in relazione - anche in modo occasionale - due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.).

Il mediatore opera nei seguenti settori:

  • agenti immobiliari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende)
  • agenti merceologici (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame)
  • agenti con mandato a titolo oneroso (solo per il settore immobiliare)
  • agenti in servizi vari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore servizi)
Come avviare l'attività

L'attività di mediazione può venire esercitata mediante presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) telematica al Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui territorio si va ad esercitare. Nella SCIA viene autocertificato il possesso de i requisiti morali e professionali individuati dalla Legge n. 39/89 che è necessario possedere.

Esercizio come dipendente/collaboratore di un'impresa di mediazione

In questo caso è il datore di lavoro a depositare apposita comunicazione alla Camera di Commercio, in cui indicherà il soggetto che è dipendente (o collaboratore non iscritto con una propria autonoma posizione presso il Registro Imprese) e depositerà i requisiti autocertificati dal dipendente nell'apposito modulo ministeriale. L’obbligo d’iscrizione non sussiste per dipendenti o collaboratori adibiti a mere funzioni di segreteria e di amministrazione in quanto non svolgono attività utili o necessarie alla conclusione dell’affare.

Il Ruolo Agenti d'affari in mediazione

Il ruolo è stato soppresso (art. 73 D.Lgs. 59/2010).

Quando la mediazione viene esercitata da una società, tutti gli amministratori e legali rappresentanti (e coloro che esercitano l'attività di mediazione a qualsiasi titolo per la società stessa) devono possedere i seguenti requisiti morali e professionali individuati dalla Legge n. 39/89.

Requisiti morali e di onorabilità
  • non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito
  • non essere stato condannato per i reati elencati nell’art. 2 lettera f) della legge 39/89
  • non essere sottoposto a provvedimenti antimafia
Requisiti professionali (in alternativa tra loro)
  • diploma di maturità quinquennale (o diploma di qualifica triennale rilasciato da istituti professionali fino all'anno scolastico 2013-2014, secondo l'ordinamento scolastico previgente) con frequenza di un apposito corso di formazione (elenco enti organizzatori dei corsi) e superamento di un esame di idoneità presso la Camera di Commercio.
    Vedasi Linee Guida per il riconoscimento dei titoli esteri.
  • essere iscritto nell’apposita sezione REA come persona fisica inattiva (istituita dal 12.05.2012)

Attenzione
Il requisito di essere stato iscritto nel soppresso ruolo agenti di affari in mediazione era valido fino al 12/5/2016 e non è quindi più utilizzabile

Nota
Il requisito alternativo "Diploma di scuola secondaria superiore assieme a un periodo di praticantato di almeno dodici mesi continuativi e la frequenza di un corso di formazione professionale" (previsto dalla legge 57/2001 art. 18) non è attivato perché il Ministero dello Sviluppo economico non ha ancora emanato il necessario regolamento di attuazione.

Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero

Per esercitare in Italia, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo economico.
Nel sito Internet del ministero è possibile scaricare i modelli necessari per presentare la richiesta di riconoscimento e le relative istruzioni.

Incompatibilità

Con decorrenza 1/2/2022 l'articolo 4 comma 2 della legge n. 238/2021 riformula il comma 3 dell’art. 5, della legge n. 39/1989 che disciplina le incompatibilità con riferimento all'esercizio dell’attività di mediazione.

L’attività di agente di affari in mediazione è incompatibile con:

  1. attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;
  2. attività svolta in qualità di dipendente di imprenditore che esercita una delle attività di cui al punto precedente;
  3. l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico;
  4.  l'attività svolta in qualità di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
  5. esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;
  6. situazioni di conflitto di interessi.

La modifica, richiesta dall’ Unione Europea, ha comportato un allargamento dei soggetti che possono svolgere la professione di mediatore e pertanto sono stati inclusi i dipendenti di “enti privati” che, invece, nella precedente formulazione erano soggetti all’incompatibilità. 

Inoltre sono stati chiariti gli altri ambiti di incompatibilità, confermando il sistema esistente.

Il Legislatore ha confermato la sussistenza dell’incompatibilità

-  sia con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, ma ha precisato ed aggiunto che devono essere soggetti ad incompatibilità anche i dipendenti di tali imprenditori, 

- sia con l’esercizio di attività professionali attinenti al medesimo settore merceologico (ad esempio,  in ambito immobiliare, figure quali: geometri edili, architetti del ramo immobiliare, certificatori energetici e amministratori di condominio)

- sia soprattutto con le attività svolte in qualità di dipendente pubblico, dipendente o collaboratore di imprese esercenti servizi finanziari, di cui all'art. 4 D.Lgs 59/2010, quali:  

  • ​servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, 
  • i servizi assicurativi e di riassicurazione, 
  • il servizio pensionistico professionale o individuale, 
  • la negoziazione dei titoli, 
  • la gestione dei fondi,
  • i servizi di pagamento 
  • servizi di consulenza nel settore degli investimenti.

Solo a titolo di esemplificazione si evidenziano le attività ritenute incompatibili in ambito immobiliare:

  • compravendita e permuta di immobili
  • locazione di immobili propri: si conferma l'incompatibilità; proporre la locazione di beni immobili, anche se propri, è attività promozionale svolta nello stesso settore;  
  • consulenza e gestione immobili;
  • progettazione e costruzione immobili: in quanto determina un conflitto di interesse;
  • attività di amministratore di condominio: si conferma  al momento l'incompatibilità.

Nota
Si ricorda che la mediazione creditizia è incompatibile con qualunque altra attività, anche con quelle di mediazione.

L'attività di mediazione deve essere avviata mediante trasmissione al Registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia in cui si va ad esercitare l'attività di un'apposita pratica telematica con allegata la SCIA per comprovare il possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
La data inizio dell’attività dichiarata nella pratica Comunica deve coincidere con la data di presentazione della SCIA al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza (art. 49 c. 4 bis L. 122/2010). Per effettuare la SCIA è necessario utilizzare il modello “Mediatori” e il modello intercalare “requisiti” (allegati al DM 26 ottobre 2011) disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb o in altro applicativo adeguatamente implementato (note tecniche )

Ulteriore documentazione integrativa

In sede di presentazione della SCIA è inoltre necessario depositare:

  • la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti (art. 18 L. 57/2001)
  • i formulari (se utilizzati)
Polizza assicurativa

Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti (art. 18 L. 57/2001).
Il mediatore deve pertanto stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva delle garanzie per infedeltà dei dipendenti con la seguente copertura minima:

  • Imprese individuali: 260.000 euro
  • Società di persone: 520.000 euro
  • Società di capitali: 1.550.000 euro

L'agente di affari in mediazione o la società di mediazione devono assicurare in un'unica polizza (specificando le diverse attività di mediazione svolte) i rischi inerenti le attività svolte.

In alternativa è possibile più polizze distinte per ciascxuna delle attività svolte.

La polizza assicurativa dovrà coprire anche tutti coloro che all'interno dell'azienda svolgano a qualsiasi titolo attività di mediazione.

Se un soggetto già coperto da polizza assicurativa (in quanto operante in società di mediazione) intende svolgere l'attività anche a titolo individuale, dovrà stipulare un'altra polizza.

La data di stipula della polizza deve essere pari o precedente alla data di inizio attività che verrà presentata al Registro delle Imprese.

La polizza deve essere intestata all’impresa che esercita l’attività di mediazione, deve essere sottoscritta dalle parti e deve essere presentata telematicamente al Registro delle imprese.

Deposito moduli e formulari

Il mediatore che, per l'esercizio della propria attività, utilizza moduli o formulari nei quali sono indicate le condizioni del contratto, deve effettuare il deposito degli stessi presso il Registro delle Imprese.

Il deposito deve essere effettuato presso la Camera di Commercio in cui è ubicata la sede principale dell'azienda.
Se presso le unità locali sono utilizzati modelli differenti rispetto a quelli utilizzati nella sede principale, questi devono essere depositati anche presso la Camera di Commercio dove ha sede l'unità locale.

Modalità di deposito

Il deposito dei moduli e formulari al Registro delle imprese può avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite la compilazione della sezione “Formulari” del modello MEDIATORI (anche denominato Allegato A) contestualmente alla compilazione della sezione “SCIA”, nel caso in cui il deposito sia contestuale all’avvio dell’attività.
Negli altri casi il deposito dei formulari e quindi la compilazione della sezione “Formulari” è effettuata preventivamente alla messa in uso degli stessi.
In ogni modello deve figurare:

  • nel caso di impresa individuale: denominazione, sede attività, nome, cognome e Codice Fiscale, numero di iscrizione al REA
  • nel caso di società : la denominazione, sede legale ed eventuali sedi operative, Codice Fiscale dell'impresa, numero di iscrizione al REA. 

In caso di deposito contestuale all'inizio attività, poiché alla ditta individuale non è ancora stato assegnato il numero di iscrizione REA, verrà omesso il numero REA, che dovrà tuttavia essere riportato nei formulari depositati successivamente.
Non è più necessario indicare nei moduli e formulari il numero di iscrizione al Ruolo, essendo stato abolito ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 59/2010.
Il deposito dei moduli o formulari al Registro delle imprese non è obbligatorio, ma va effettuato solo se l’impresa ne fa uso ed è finalizzato all’archiviazione di copia degli stessi nell’archivio ottico degli atti e dei documenti del Registro delle imprese in modo tale che chiunque può chiederne ed ottenerne copia (pertanto vanno inviati in file separati, un modello=un file).
Il mancato deposito dei formulari o l’uso di formulari diversi da quelli depositati comporta sanzioni amministrative (pecuniarie) e disciplinari.

Persona legale rappresentante per più società operanti nel settore della mediatori

Qualora più società operino con la medesima persona legale rappresentante è necessaria la nomina di un distinto legale rappresentante in possesso dei requisiti previsti per ciascuna società.

Pertanto ove sia nominato lo stesso soggetto in qualità di legale rappresentante per più società (previo assenso dei rispettivi organi assembleari - art.2390 del C.C.) deve essere nominato, dalla seconda società in poi, per ciascuna delle società stesse, un soggetto in possesso dei requisiti previsti (vedi risoluzione ministeriale prot. n. 85869 del 1/10/2009) utilizzando il modello "MEDIATORI" ed il modello intercalare "REQUISITI" disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb (o altro programma adefguato ) da allegare all'istanza telematica diretta al Registro Imprese.

Tale impostazione si applica anche quando un soggetto sia contemporaneamente titolare di ditta individuale e unico legale rappresentante di società.

Società con un unico legale rappresentante e più unità locali, o impresa individuale con più unità locali

L’impresa che esercita l’attività di mediazione in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.

Mediante INT P e mediante modello “MEDIATORI” compilato anche nella sezione“REQUISITI”. Nella polizza assicurativa deve essere prevista l’estensione della stessa a tutti coloro che svolgono l’attività per conto della società.

Per ogni sede o unità locale sono rese disponibili all’utenza mediante esposizione nei locali, ovvero con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale.

Il soggetto nominato preposto, deve essere tale, in via esclusiva solo per una impresa e solo per una localizzazione, non può ricoprire detta qualifica per altre unità locali o sedi della stessa impresa o di altre imprese (vedi risoluzione ministeriale prot. n. 85869 del 1/10/2009)

Società che esercita solo presso l'unità locale sita in altra provincia

Nel caso di svolgimento dell’attività di mediazione, con primo avvio dell’attività solo presso un’unità locale ubicata in provincia diversa da quella della sede, è necessario presentare due diverse pratiche poiché devono essere comunicati l’avvio dell’attività e i requisiti del titolare o dei legali rappresentanti alla camera competente per la sede legale) e i requisiti del preposto per l’unità locale alla camera competente per tale localizzazione.

Se l’attività di mediazione non viene concretamente svolta presso la sede legale, l’attività è stata comunque iniziata dall’impresa intesa nel suo complesso, e va quindi denunciata, come attività prevalente dell’impresa, alla Camera di commercio competente per la sede legale.

I campi da compilare nel modello “Mediatori” sono:

  • per la pratica da presentare alla Camera di commercio competente per la sede legale:
    - sezione “Scia”, barrare la casella relativa al contratto di assicurazione per i rischi professionali; barrare la casella relativa al deposito dei moduli e formulari (se comuni alle varie localizzazioni), ove contestuale alla SCIA; nel caso si sia barrata la casella, dovrà essere compilata secondo necessità, anche la sezione “Formulari” del modello
    - sezione “Requisiti” o modello intercalare “Requisiti”: indicare i requisiti del titolare o di ciascun legale rappresentante
  • per la pratica da presentare alla Camera di commercio competente per l’unità locale:
    - sezione “Scia” barrata la sola casella Moduli e Formulari nel caso residuale e peculiare in cui l’impresa utilizzi moduli e formulari diversificati per localizzazioni svolgenti identica attività;
    - sezione “Requisiti” (eventuale) nel caso in cui i requisiti del preposto all’unità locale non siano già stati dichiarati presso la sede legale; altrimenti compilare la sezione “Requisiti” (ove non ancora utilizzata), oppure allegare un intercalare Requisiti per ciascun soggetto con requisiti svolgente l’attività di mediazione presso l’unità locale (sempre che tali requisiti non siano già stati dichiarati presso la sede legale).

Oltre alla compilazione della modulistica relativa alla SCIA dovrà essere predisposta la Comunicazione unica e la modulistica registro imprese/REA alla quale la SCIA sarà allegata. Nel modello per il registro imprese al quadro NOTE l’impresa dovrà espressamente dichiarato di aver già presentato anche la pratica alla Camera di commercio competente (con indicazione della provincia) per la sede o, viceversa, per l’unità locale, affinchè le due Camere di Commercio interessate siano informate dell’esistenza di altra istanza collegata alla propria in istruttoria.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che la qualifica di intermediario per i diversi settori dell’attività di mediatore ha valore in tutto il territorio nazionale, l’impresa non deve ripresentare il modello “Mediatori” compilato nella sezione “Scia” per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l’applicativo Comunica. L’attività trasferita deve essere la medesima e non devono essere intervenuti cambiamenti nei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità.

Sospensione dell’attività

L’impresa che sospende l’attività deve presentare la pratica telematica di Comunicazione unica al Registro delle Imprese utilizzando gli usuali modelli di iscrizione tramite l’applicativo Comunica. 
L’impresa che abbia iscritto la sospensione dell’attività mediatizia, quando riprende la medesima attività purchè con gli stessi soggetti già abilitati, deve presentare la pratica telematica di Comuniczione Unica al Registro Imprese utilizzando gli usuali modelli di iscrizione.
Se riprende la stessa attività mediatizia ma i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo detta attività sono variati, deve presentare in allegato alla pratica telematica di Comunicazione Unica anche il modello “Mediatori” compilato nelle sezioni “Modifiche” e “Requisiti”; nel caso di più soggetti deve essere allegato per ciascuno di essi anche il modello intercalare “Requisiti”.

Modifiche dell'impresa di mediazione

Il D.M. 26 ottobre 2011 prevede due tipologie di modifiche da comunicare al Registro delle imprese:

  • modifiche inerenti le persone o i legali rappresentanti o coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di mediazione per conto dell’impresa;
  • modifiche inerenti l’attività (inizio, modifica o cessazione dell’attività da parte dell’impresa).

Di norma per le modifiche deve essere compilata sia la modulistica registro imprese REA sia la modulistica ministeriale (Modello Allegato A - o modello Mediatori - e modello intercalare “Requisiti”),.
Qualora la modifica denunciata non richiede all’ufficio la verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività non è necessaria anche la compilazione dell’Allegato A e/o del modello intercalare Requisiti ed è sufficiente la compilazione della sola modulistica registro imprese/REA secondo le regole generali previste per la pubblicità nel Registro delle imprese.
A titolo esemplificativo (e non esaustivo) le denunce che non richiedono la verifica dei requisiti e pertanto è sufficiente la compilazione della modulistica per il registro imprese sono:

  • modifiche inerenti la sospensione e ripresa dell’attività sospesa senza alcuna variazione dell’attività o delle persone che la esercitano, cessazione dell’attività
  • modifica ditta, denominazione, ragione sociale, trasferimento di sede nella provincia, cancellazione dell’impresa dal Registro delle imprese.

Sempre a titolo esemplificativo (e non esaustivo) le denunce che richiedono la verifica del possesso dei requisiti e pertanto necessitano della presentazione anche del modello ministeriale Allegato A e/o intercalare Requisiti sono:

  • le modifiche delle persone (a titolo esemplificativo: nomina, sostituzione di legale rappresentante, conferimento poteri ad amministratori, nomina o sostituzione di preposto, assunzione di un dipendente che inizia ad esercitare l’attività, ecc.) - devono essere comunicate entro trenta giorni dall’evento, mediante la compilazione della sezione “Modifiche” del modello “Mediatori”, sottoscritto digitalmente dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore della società (con compilazione della sezione “Requisiti” o, per i soggetti successivi al primo, con compilazione anche del/i modello/i intercalare “Requisiti”);
  • le modifiche riguardanti l’avvio, nell’ambito dell’attività mediazione di ulteriori tipologie o settori di attività rispetto a quelle già enunciate è necessario compilare il modello Mediatori, sezione “Scia”.

Nota
I soggetti attivi alla data del 12 maggio 2012 che cessano l’attività, se vogliono mantenere i requisiti, devono, entro 90 giorni dalla cessazione presentare richiesta di iscrizione nell'apposita sezione REA. 
Se non provvedono nei termini, dovranno documentare nuovamente il possesso dei requisiti e a versare la Tassa di concessione governativa, nel caso riprendano l'attività.

Mediazione occasionale

Lo svolgimento dell’attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non superiore a 60 giorni in un anno ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del Rea della persona fisica che esercita detta attività che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il soggetto interessato presenta una pratica telematica allegando la SCIA (modello “MEDIATORI” e modello intercalare “REQUISITI”) dove dovrà indicare la data di cessazione dell’attività occasionale a pena di irricevibilità della domanda. (si ricorda che il soggetto è anche obbligato alla copertura assicurativa)Il mediatore occasionale che dovesse svolgere l’attività oltre il termine massimo dei sessanta giorni si troverebbe ad essere un mediatore “abusivo” la cui attività sarebbe esercitata in violazione di legge (ovvero senza essere iscritto come impresa nel Registro delle imprese).L’adempimento relativo alla SCIA si effettua allegando alla Comunicazione unica il modello “Mediatori” compilato nella sezione “Scia - Moc” nella quale è indicata, a pena di irricevibilità, anche la data di cessazione dell’attività che deve avere quale termine ultimo il sessantesimo giorno successivo alla data di presentazione del modello Mediatori. La data di inizio attività della mediazione occasionale e la data di sottoscrizione del modello “Mediatori” sezione “Scia - Moc” devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica. Quest’ultima normalmente corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica. 

Avviso
Il rilascio della tessera è al momento sospeso in quanto non sono stati ancora definiti costi e modalità di rilascio.

Sanzioni disciplinari nei confronti degli agenti d'affari in mediazione

Agli agenti d'affari in mediazione che nell'esercizio della loro attività, o a seguito della verifica dinamica della permanenza dei requisiti (art. 7 Decreto Mise 26/10/2011), si rendano responsabili di comportamenti atti a turbare il regolare andamento del mercato saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente come indicato nelle Linee Guida approvate dalla Giunta camerale il 14 dicembre 2015.

Oggetto

Le linee guida forniscono indicazioni per il procedimento e le modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli agenti di affari in mediazione, che nell'esercizio della loro attività, o a seguito della verifica dinamica della permanenza dei requisiti prevista normativamente, si rendano responsabili di comportamenti atti a turbare il regolare andamento del mercato.

Sanzioni disciplinari

Gli agenti di affari in mediazione che contravvengono alle norme che disciplinano la loro attività sono sottoposti, in base alla gravità dell'infrazione, a procedimento disciplinare. L'agente che adotti comportamenti atti a turbare il mercato è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

  1. sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi
    - nei casi di turbamento del mercato meno gravi,
    - nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione;
  2. la sospensione dell'esercizio dell'attività può essere disposta fino al termine del giudizio in caso di assunzione della qualità di imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 2 c.3 lettera f) della legge 39/89, in particolare: salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive a norma del d.lgs 159/11 o della l. 57/62 o della l. 646/82, essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del rd 1736/33, essere interdetti o inabilitati, falliti (le incapacità personali cessano con la chiusura della procedura concorsuale), essere condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto (reato depenalizzato; chi è incorso può chiedere al giudice competente il decreto di revoca laddove ne ricorrano le condizioni) e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni;
  3. inibizione all’esercizio dell'attività: 
    - nel caso di esercizio di attività incompatibili con quella di mediazione,
    - quando viene a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa,
    - nel caso di mancanza di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali;  per mancata nomina del preposto;
  4. inibizione perpetua all'esercizio dell'attività:
    - nei confronti dei mediatori che hanno turbato gravemente il mercato,
    - nei confronti degli agenti di affari in mediazione che, nel periodo di sospensione, compiano atti inerenti al loro ufficio,
    - nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata per tre volte la sospensione dell'attività.

I provvedimenti disciplinari, amministrativi e penali sono annotati ed iscritti per estratto nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.) come previsto dall’art. 9 comma 1 del Decreto Ministeriale 26/10/2011.

Il responsabile del procedimento disciplinare

Il dirigente preposto all'ufficio cui competono i procedimenti disciplinari provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente addetto all’area organizzativa a cui appartiene l'esercizio delle funzioni disciplinari, come responsabile del procedimento disciplinare. A questi è demandato il compito di curare il procedimento e di accertare d'ufficio i fatti, di disporre il compimento degli atti all'uopo necessari, di adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni, l’integrazione di istanza incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni documentali. Più specificatamente svolge i seguenti compiti:

  • archivia l'esposto o dispone l'apertura del procedimento disciplinare,
  • individua il comportamento che ha determinato la turbativa di mercato,
  • fissa l'udienza di discussione e ne regola lo svolgimento,
  • inoltra al dirigente per la trasmissione all'Autorità Giudiziaria le segnalazioni previste dalla legge,
  • propone al dirigente la sanzione disciplinare che lo stesso determinerà tenuto conto della proposta avanzata.
Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

Il Segretario generale provvederà con proprio atto di organizzazione ad individuare l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Segnalazione delle violazioni

Chiunque, soggetto pubblico o privato, ritenga di essere venuto a conoscenza di un fatto avente rilevanza disciplinare per un agente d’affari in mediazione può presentare una segnalazione/esposto debitamente circostanziata e documentata, all’ufficio di cui all’art. 4. Non possono essere utilizzati scritti e documenti privi della sottoscrizione e non sarà dato alcun seguito o non saranno prese in considerazione segnalazioni che dovessero pervenire in forma anonima. Il responsabile del procedimento se archivia l'esposto ne dà comunicazione a chi ha presentato la segnalazione, diversamente avvia il procedimento e ne dà notizia a chi ha presentato la segnalazione e al mediatore individuato come responsabile della violazione, a mezzo di lettera raccomandata se privato cittadino e a mezzo posta elettronica certificata se imprenditore.

Con la medesima nota trasmette le seguenti informazioni:

  • l'ufficio competente,
  • il responsabile del procedimento,
  • il comportamento contestato,
  • il termine del procedimento,
  • l'ufficio presso cui può prendere visione degli atti ed estrarne copia;
  • la possibilità entro il termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione (pec o raccomandata A.R.) di trasmettere (esclusivamente con posta elettronica certificata, se imprese) una memoria illustrativa.

Il responsabile del procedimento cura la convocazione - per posta elettronica certificata o con altre modalità idonee - del mediatore al fine di ascoltarlo in audizione. In audizione, che si tiene alla presenza del dirigente dell'area cui appartiene l'ufficio o di un funzionario dell'area con posizione organizzativa, il responsabile del procedimento svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Il mediatore può farsi assistere da persona di propria fiducia. Nel caso di assenza ingiustificata del mediatore si procede comunque all’adozione del provvedimento finale.

Sospensione del procedimento

Se il fatto oggetto di contestazione costituisce oggetto di un altro procedimento in sede giudiziaria o dinnanzi ad altre autorità costituite a carico del medesimo soggetto, il Dirigente competente può disporre, in qualsiasi momento, la sospensione del procedimento disciplinare, fino all’esito del diverso procedimento in corso. In quest’ultimo caso, l’Agente immobiliare (o, eventualmente, il soggetto segnalante) dovrà informare la Camera di Commercio dell’esito del procedimento dinanzi ad altra autorità entro 30 giorni dalla decisione, anche non definitiva, al fine di definire il procedimento disciplinare.

Segnalazione all'Autorità giudiziaria

Il dirigente dell’area competente provvede a inoltrare denuncia all’Autorità giudiziaria nei casi in cui il soggetto segnalato sia incorso per tre volte in una sanzione amministrativa per esercizio abusivo dell'attività. Parimenti trasmette le segnalazioni che comportino l’obbligo di trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria mentre l’informativa all’interessato è limitata alla notizia della trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria quale atto d’ufficio.

Termini

Sono previsti i seguenti termini:

  • per l'esame preliminare all'avvio del procedimento: 90 giorni e ulteriori 90 giorni se l'ufficio deve fare accertamenti presso privati e/o enti pubblici,
  • per la conclusione del procedimento: 180 giorni dall’avvio del procedimento con esclusione dal computo dei termini dilatori richiesti nel proprio interesse dal mediatore,
  • per la conclusione del procedimento da parte del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo: 90 giorni dal ricevimento della richiesta,
  • per la sospensione nel caso di procedimento connesso: quando la decisione dipenda esclusivamente da un giudicato il termine resta sospeso fino a quando perviene il giudicato,
  • per la convocazione all'audito: almeno 15 giorni prima della fissazione della convocazione,
  • per la comunicazione della decisione all'audito: entro 15 giorni dalla decisione,
  • fra la notificazione del provvedimento e l'inizio del periodo di sospensione dell'attività devono decorrere almeno 60 giorni.
Contestazione del comportamento che ha determinato la turbativa del mercato

Il fatto o comportamento contestato al mediatore viene individuato, fra gli altri, con i seguenti elementi: 

  • le generalità per individuare in modo univoco il mediatore,
  • gli estremi della segnalazione in base alla quale si procede,
  • le circostanze di tempo e luogo in cui si danno per avvenuti i fatti contestati,
  • l’enunciazione dei fatti contestati,
  • l'indicazione degli estremi degli atti posti a base del procedimento.
Audizione

L'adozione dei provvedimenti disciplinari è preceduta dalla audizione dell'interessato, dei controinteressati e degli eventuali testi individuati dall'ufficio e richiesti dal mediatore, davanti al dirigente dell'area. Nel caso di assenza ingiustificata si procede comunque all’adozione del provvedimento finale. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice copia a cura del responsabile del procedimento. Il verbale, sottoscritto dal dirigente, dal responsabile del procedimento e dall'audito, viene protocollato. L'audito ha diritto di far inserire a verbale proprie dichiarazioni. Una copia viene rilasciata all'audito.

Decisione e ricorso

Il dirigente dell'area può richiedere un parere non vincolante ad una Commissione composta dai Presidenti (o loro delegati) delle Associazioni imprenditoriali del settore a cui viene sottoposto il caso in questione in forma anonima. Il dirigente adotta il provvedimento finale che viene notificato all’agente d’affari in mediazione e a tutte le società di cui il mediatore interessato sia rappresentante legale nonchè affisso all’Albo camerale. La conclusione del procedimento viene altresì comunicata a chi ha presentato la segnalazione. Nel caso di cancellazione dal Registro delle Imprese, l’agente immobiliare può essere nuovamente iscritto purché provi che è venuta a mancare la causa che aveva determinato la cancellazione. Avverso il provvedimento disciplinare adottato è ammesso ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico, entro 30 giorni dalla data dell’avvenuta comunicazione ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DM 23.10.2011. Il ricorso proposto ha effetto sospensivo.

Effetti del procedimento disciplinare

Il provvedimento disciplinare adottato dal Dirigente competente sarà portato in esecuzione dopo la scadenza dei termini per la presentazione dell’eventuale ricorso ai sensi di legge. Sono assoggettati al procedimento disciplinare e, se riconosciuti responsabili, sanzionati, non soltanto i rappresentanti legali delle società di mediazione, ma anche tutti gli altri eventuali Mediatori chiamati in causa dagli esponenti e riconosciuti, al termine, del procedimento come autori di infrazioni. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli agenti di affari in mediazione ai sensi degli artt. 18 e 19 D. M. n° 452/90 si estendono anche a tutte le società di cui il mediatore interessato sia rappresentante legale, in quanto poiché tutti i rappresentanti legali di una società avente per oggetto sociale l’intermediazione immobiliare devono essere in possesso del requisito prescritto e venendo meno per il mediatore il requisito dell’abilitazione ad operare durante il periodo di sospensione, l’estensione opera anche qualora le imprese stesse abbiano altri rappresentanti legali estranei al procedimento. Il provvedimento disciplinare si applica comunque alla società in nome della quale il mediatore sospeso abbia agito, anche nel caso in cui nel periodo intercorrente tra l’emanazione del provvedimento e la decorrenza effettiva della sanzione, il mediatore sanzionato sia stato rimosso dalla posizione di rappresentante legale ed al suo posto sia stato nominato altro soggetto regolarmente abilitato. La suddetta estensione non opera invece per quelle società, sempre aventi per rappresentante legale il mediatore sospeso, ma non coinvolte direttamente nel procedimento disciplinare, ovviamente soltanto nel caso abbiano provveduto a rimuovere il mediatore sanzionato stesso e lo abbiano sostituito con altro intermediario regolarmente abilitato alla professione prima della decorrenza dell’esecuzione del provvedimento disciplinare.

Elenco non tassativo e non esaustivo delle principali fattispecie alle quali potrà essere applicata una sanzione
  • Tacitazione dati, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, vizi evidenti o comunque professionalmente rilevabili , che siano essenziali alla corretta trasferibilità del bene oggetto dell’attività di mediazione / Sospensione da mesi 2 a mesi 6, in assenza di dolo - Inibizione perpetua in presenza di dolo
  • Sopravvalutazione del bene allo scopo di attrarre la clientela / Sospensione compresa tra un minimo di venti giorni ed un massimo di quattro mesi (a seconda della gravità, anche pecuniaria, del disvalore di prezzo)
  • Utilizzo di personale non in regola / Sospensione compresa tra un minimo di quattro ed un massimo di sei mesi, in base alla natura dell’attività realmente svolta dall’abusivo
  • Intestazione al mediatore degli assegni emessi a titolo di caparra confirmatoria da parte del promittente acquirente al momento della sottoscrizione della proposta / Sospensione tra un minimo di venti ed un massimo di cinquanta giorni
  • Mancata annotazione ai fini della tracciabilità e della trasparenza antiriciclaggio sul registro cartaceo o virtuale / Sospensione compresa tra un minimo di due mesi ed un massimo di quattro a seconda delle reiterazioni denunciate
  • Utilizzo di modulistica predisposta non depositata / Sospensione compresa tra un minimo di trenta giorni ed un massimo di novanta
  • Mancato rinnovo della polizza professionale / Sospensione pari a sessanta giorni per ogni anno di mancato rinnovo, con un massimo di cinque mesi. Nella meno grave ipotesi di rinnovo in ritardo della polizza, viene applicata una sanzione pari ad un giorno per ogni settimana di ritardo.

*Deliberazione di Giunta n. 156 del 14 dicembre 2015


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