Salta al contenutoUltimo aggiornamento: 11-01-2023 10:01
Obbligo comunicazione PEC in caso di procedure concorsuali
Data:
11-01-2023
Sono obbligati a comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC entro 10 giorni dalla nomina:
- il curatore, il commissario giudiziale nominati dal Tribunale nell'ambito delle procedure di fallimento e delle procedure concorsuali (art.163 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
- il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominati con sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 8 D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270)
La comunicazione deve avvenire per via telematica mediante il procedimento di Comunicazione Unica.
L'adempimento è esente da bollo ma soggetto al versamento dei diritti di segreteria di euro 10,00.
L'adempimento può essere svolto contestualmente (purché entro 10 giorni dalla nomina) a quello di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010.
Il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 2194 del codice civile.