Il diritto annuale è dovuto per anno solare e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Pertanto, è dovuto interamente da chi risulta iscritto o annotato nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. anche solo per un giorno dell'anno di riferimento.

Sono tenuti al pagamento i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel R.E.A (Repertorio Economico Amministrativo) :

  • al 1° gennaio di ogni anno
  • che si iscrivono nel corso dell’anno di riferimento.

Sedi secondarie e unità locali 
Qualora l'attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le seguenti modalità:

  • nel caso in cui le sedi secondarie e/o unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede, l'impresa dovrà pagare alla Camera di Commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali;
  • ove le sedi secondarie e/o unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale, l'impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio;
  • le imprese con sede legale all’estero dovranno pagare il diritto a ciascuna Camera di Commercio di competenza per ogni unità locale o sede secondaria iscritta.
  • i soggetti iscritti esclusivamente al REA (le associazioni, gli enti, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi, ecc.) non sono tenuti al pagamento del diritto annuale per eventuali unità locali.

Trasferimento sede legale
In caso di trasferimento nel corso dell’anno della sede legale in un’altra provincia, l'impresa o il soggetto R.E.A. sono tenuti ad effettuare il pagamento del diritto annuale esclusivamente a favore della Camera di Commercio nella cui provincia avevano sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Sono inoltre obbligate al pagamento

  • le società iscritte negli anni precedenti che al primo gennaio dell'anno di riferimento risultano poste in liquidazione;
  • anche le società iscritte negli anni precedenti che hanno cessato l'attività ma non hanno proceduto alla cancellazione dal Registro Imprese;;
  • la cancellazione dal Registro delle Imprese con decorrenza retroattiva non comporta l'esonero per gli anni pregressi.

  • Le imprese individuali cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo alla cessazione di attività, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione.
  • Le società di capitali ed altri enti collettivi  cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del piano di riparto finale), purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
  • Le società di persone ed i consorzi in scioglimento senza messa in liquidazione cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'atto di scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo allo scioglimento.
  • Le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa entro il 31/12 dell'anno precedente, tranne nei casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa. Viceversa le imprese soggette alle altre procedure concorsuali sono escluse dall’esonero. Anche le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria restano obbligate al pagamento;
  • Le società cooperative per le quali sia stato disposto dall'autorità governativa lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 c.c., art. 2545-septiesdecies dall'1.1.2004) entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le cause di esonero dal versamento del diritto annuale sono solo quelle tassativamente indicate nell'articolo 4 del D.M. 359/2001 elencate precedentemente, pertanto:

  • lo stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività, non costituiscono causa di esonero dal versamento del diritto annuale. 
  • le imprese in concordato preventivo sono tenute al versamento del diritto annuale.
  • le imprese in amministrazione straordinaria, sono tenute al versamento del diritto annuale almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa (circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 546959 del 2004). 

La start up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione ( D.L. n. 179/2012 art. 25 c. 15).

Attenzione: la proroga di 12 mesi, prevista dal D.L. 34/2020 all'art. 38 c. 5, per la permanenza dell'iscrizione nella sezione speciale delle Start up innovative, riguarda esclusivamente l'accesso a incentivi pubblici, agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa vigentet, e non l'esenzione dall'obbligo di versamento del diritto annuale.

PMI INNOVATIVE: sono state previste dal D.L. 3/2015 che ha istituito un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le start-up ma non godono dell'esenzione dal diritto annuale.

Eventi eccezionali: le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

L'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi (Circolare MAP 3520/C art. 9).




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