Contenuto
Principali novità:
- Eliminazione del requisito della rappresentazione grafica del marchio (art. 7 c.p.i.);
- Modifiche alla disciplina del marchio collettivo (art. 11 e art. 157 c.p.i.);
- Introduzione del Marchio di certificazione (art. 11 bis e art. 157 c.p.i.).
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (23.03.2019), i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina.
>> Consulta la disciplina transitoria per la conversione in marchio collettivo o in marchio di certificazione...