Per i soggetti legittimati ai sensi dell’art.184-ter del Codice della Proprietà industriale (CPI), è possibile presentare istanza - scritta e motivata - all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per l’accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio d’impresa.

È stato introdotto dal legislatore uno strumento alternativo all’azione giurisdizionale, finora l’unica disponibile, per ottenere la decadenza e/o la nullità di un marchio registrato, allo scopo di ridurre il contenzioso giudiziario e di snellire tempi e costi.

La durata massima del procedimento amministrativo, infatti, salvo periodi di sospensione, è stabilita in ventiquattro mesi dalla data di deposito dell’istanza.

Con riferimento specifico alle ipotesi di decadenza di un marchio, è possibile richiederne l'accertamento ai sensi dell’art. 184 bis, comma 2, CPI, nel caso di:

  • volgarizzazione;
  • sopravvenuta ingannevolezza;
  • non uso entro cinque anni dalla registrazione.

Per quanto riguarda la nullità, ai sensi dell’art. 184 bis, comma 3, lettera a) e dell’art.184 bis, comma 3, lettera b), CPI, si individuano due fattispecie:

  • la nullità assoluta (segno privo di carattere distintivo; segno illecito; segno escluso dalla registrazione)
  • la nullità relativa (in particolare esistenza di diritti anteriori).

La differenza fondamentale tra il procedimento di opposizione e quello di nullità è che il primo si configura come strumento “preventivo” che interviene prima della registrazione del marchio, mentre la nullità presuppone l’avvenuta registrazione del segno.

Per maggiori approfondimenti, è possibile consultare il DECRETO 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), recante modifiche al Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, pubblicato in G.U. n. 279 del 29 novembre 2022 e la Circolare n.622 contenente indicazioni operative.

Per reperire informazioni sulle casistiche, requisiti di presentazione delle istanze di nullità e decadenza e per conoscere le relative istruzioni, modulistica e costi è possibile consultare le seguenti sezioni:

ISTANZA DI NULLITA’

ISTANZA DI DECADENZA

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