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In vigore dal 6 maggio 2023 il D.M. 23 febbraio 2023 “Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico.”
Il tachigrafo è un dispositivo atto a registrare i tempi di guida e i tempi di riposo dei conducenti e la velocità del veicolo, che è obbligatorio installare sugli automezzi che superano le 3,5 tonnellate di Massa Massima Autorizzata per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto.

Tipi di Dispositivi

Esistono 3 tipologie di dispositivi che sono installati sui veicoli circolanti: il cronotachigrafo analogico, il tachigrafo digitale, il tachigrafo digitale 4.0 detto intelligente.

Autorizzazioni

L'installazione (ove ammessa), l’attivazione, il controllo periodico, la calibratura e riparazione dei tachigrafi analogici, digitali ed intelligenti possono essere eseguiti esclusivamente dai centri tecnici autorizzati dal Ministero delle Imprese e del made in Italy secondo il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2023, previa domanda alla Camera di Commercio che svolge l'esame istruttorio preventivo.

Non saranno rilasciate nuove autorizzazioni per operazioni sui soli tachigrafi analogici.

A chi si rivolge

Chi può presentare

Possono essere autorizzati in qualità di centri tecnici:

  • a) i fabbricanti dell’Unione europea di veicoli soggetti all’installazione dei tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti di produzione in Italia;
  • b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, ove questi mezzi siano soggetti all’obbligo di installazione del tachigrafo;
  • c) i fabbricanti di tachigrafi dell’Unione europea e quelli di Paesi terzi, nonché le officine concessionarie aventi sedi in Italia;
  • d) le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico o meccatronico.

Accedere al servizio

Come si fa

Presentazione delle domande

Tutte le domande di autorizzazione, variazione, estensione e rinnovo dei Centri tecnici vanno presentate telematicamente alla Camera di Commercio utilizzando la nuova modulistica scaricabile dal portale del Mimit.

Ogni autorizzazione è soggetta a rinnovo BIENNALE su richiesta del centro tecnico e a sorveglianza senza preavviso durante il corso dell'anno.

Cosa serve

Requisiti

Il nuovo decreto disciplina:

  • i requisiti dei centri tecnici (articolo 7),
  • l’autorizzazione per l’esecuzione degli interventi tecnici di durata biennale (articolo 8)
  • il rinnovo dell’autorizzazione (articolo 9),
  • la sorveglianza cui i centri tecnici sono sottoposti (articoli 19 e 20).

I Centri tecnici dovranno soddisfare i requisiti previsti nell’allegato I, paragrafo 1 (requisito di buona reputazione), paragrafo 2 (requisiti tecnici generali) e paragrafo 3 (requisiti tecnici dei mezzi e delle apparecchiature). Al paragrafo 3, in particolare, è riportato lo Schema di requisiti e controlli della strumentazione che definisce le caratteristiche tecniche essenziali e i controlli periodici (interni e esterni) della strumentazione di intervento tecnico.

Costi e vincoli

Costi
  • Centri tecnici autorizzati - Prima autorizzazione: € 370,00 (oltre a imposta di bollo di € 16,00)
  • Centri tecnici autorizzati - Rinnovo biennale: € 185,00 (oltre a imposta di bollo di € 16,00)
  • Centri tecnici autorizzati - Estensione: € 260,00 (oltre a imposta di bollo di € 16,00)

Tempi e scadenze

La domanda di rinnovo deve essere presentata nei 90 giorni anteriori alla data di scadenza dell'autorizzazione.
Le istanze presentate prima dei 90 giorni anteriori alla scadenza verranno respinte con preghiera di ripresentarle nel periodo previsto dalla norma.
Le istanze presentate dopo la scadenza non potranno essere più rinnovate e perdono la loro validità.

La Camera di Commercio si riserva 60 giorni per completare la pratica che comprende anche il sopralluogo presso l'impresa per la verifica dei requisiti.
Nel caso in cui l'istanza di rinnovo venga presentata in un periodo inferiore ai 60 giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione e la Camera non abbia definito la pratica il Centro deve sospendere le operazioni di calibrazione in attesa del provvedimento di rinnovo.

Ultimo aggiornamento

25-06-2026 10:06

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