Maggiori versamenti: compensazione o rimborso
Modalità di compensazione o rimborso di diritto annuale pagato in misura superiore o non dovuto
Il diritto annuale pagato in misura superiore o non dovuto, può essere recuperato mediante compensazione o chiedendo il rimborso.
Compensazione
La compensazione permette di recuperare il credito entro il termine decennale di prescrizione del diritto annuale (art. 2946 del C.C.), in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi, dovuti anche nei confronti di altri Enti.
Per utilizzare in compensazione maggiori versamenti effettuati alla Camera di Commercio di Padova, nel modello F24 - sezione "IMU e altri tributi locali" vanno inseriti gli stessi codici utilizzati per il versamento (codice ente: PD, codice tributo: 3850, anno di riferimento: anno indicato nell'F24 dell'errato versamento) e indicato l'importo da compensare nell'apposita colonna "Importi a credito".
I crediti per maggior versamento del diritto annuale possono pertanto essere utilizzati in compensazione per il pagamento:
- del diritto annuale da versare alla stessa Camera di Commercio,
- di qualsiasi altro tributo.
ATTENZIONE
E' ammessa la compensazione solo del versamento effettuato con il codice tributo "3850"; non sono compensabili gli importi versati con i seguenti codici tributo:
- 3852 (Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale)
- 3851 (Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale)
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003)
NON è ammesso l'utilizzo di crediti tributari erariali in compensazione di somme iscritte a ruolo dalla Camera di Commercio. Infatti ai sensi dell'art. 31 co.1 D.L.n. 78/2010, è possibile solo la compensazione tra imposte erariali; NON è quindi possibile l'utilizzo del mod. F24 accis (codice tributo RUOL) al fine di compensare crediti tributari erariali con cartelle di pagamento emesse dalle Camere di Commercio.
Richiesta di rimborso
Se non è possibile compensare il maggior versamento con F24, è possibile chiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza alla competente Camera di Commercio (art. 10 del D.M. n. 359/01), allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.
La richiesta va presentata:
- a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento;
inviando l'apposito modulo di richiesta rimborso, debitamente compilato e sottoscritto, all'indirizzo PEC diritto.annuale@pd.legalmail.camcom.it
L'ufficio provvede al pagamento entro 90 giorni dalla presentazione della domanda o dall’accertamento del diritto al rimborso.
