Ravvedimento Operoso
Il contribuente che non ha pagato regolarmente il diritto annuale alla scadenza ha ancora un anno di tempo per provvedere con una sanzione ridotta.
L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato per legge (art. 13 del D.lgs. 472/97 e circolare M.A.P. n. 3587/C del 20/06/2005, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse (omesso o incompleto vrsamento), mediante il pagamento dell'importo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore), nonchè di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Termini, scadenze ed applicazione
Il ravvedimento operoso può essere effettuato entro e non oltre termini perentori:
A) entro 30 giorni dalla data di violazione (RAVVEDIMENTO BREVE) versando:
- l'importo del diritto annuo dovuto, la sanzione pari al 3,75% del tributo dovuto e non versato o versato in misura inferiore (ossia 1/8 della sanzione minima pari al 30%), interessi moratori calcolati al tasso legale;
B) entro un anno dalla data di violazione (RAVVEDIMENTO LUNGO) versando:
- l'importo del diritto annuo dovuto, la sanzione pari al 6% del tributo dovuto e non versato o versato in misura inferiore (ossia 1/5 della sanzione minima pari al 30%), interessi moratori calcolati al tasso legale.
ATTENZIONE: per le imprese già iscritte il ravvedimento breve è alternativo alla maggiorazione dello 0,40%; si consiglia, pertanto, in questo specifico caso, di usufruire di questa seconda modalità.
Per data di violazione si intende il termine di scadenza originaria dell'obbligo di versamento, oppure la data entro cui il contribuente può effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% (mora) solo se nel periodo fra la scadenza originaria e quella per il pagamento con mora, il contribuente ha effettuato un versamento parziale (circ. AE n. 27 del 02/08/2013 recepita con circ. MiSE del 22/10/2013).
NON si applicano al diritto annuale: Il ravvedimento “mini” o “sprint” che prevede aliquote di sanzioni ulteriormente ridotte per regolarizzazioni effettuate entro 15 giorni dalla scadenza. Il ravvedimento entro due anni introdotto dalla legge di stabilità 2015 che riguarda solo i tributi gestiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Calcolo degli interessi del ravvedimento operoso
Gli interessi devono essere calcolati, commisurandoli al tributo non versato, al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito (circ. n. 3568/C del 24/11/03).
A decorrere dal 01.01.2026 il tasso legale è pari al 1,6% annuo.
- dal 01.01.2011 al 31.12.2011 1,5% D.M. 7 dicembre 2010
- dal 01.01.2012 al 31.12.2013 2,5% D.M. 12 dicembre 2011
- dal 01.01.2014 al 31.12.2014 1,0% D. M.12 dicembre 2013.
- dal 01.01.2015 al 31.12.2015 0,50% D.M. 11 dicembre 2014
- dal 01.01.2016 al 31.12.2016 0,20% D.M. 11 dicembre 2015
- dal 01.01.2017 al 31.12.2017 0,10% D.M. 7 dicembre 2016
- dal 01.01.2018 al 31.12.2018 0,30% D.M. 13 dicembre 2017
- dal 01.01.2019 al 31.12.2019 0,80% D.M. 12 dicembre 2018
- dal 01.01.2020 al 31.12.2020 0,05% D.M. 12 dicembre 2019
- dal 01.01.2021 al 31.12.2021 0,01% D.M. 11 dicembre 2020
- dal 01.01.2022 al 31.12.2022 1,25% D.M. 13 dicembre 2021
- dal 01.01.2023 al 31.12.2023 5,00% D.M. 13 dicembre 2022
- dal 01.01.2024 al 31.12.2024 2,50% D.M. 29 novembre 2023
- dal 01.01.2025 al 31.12.2025 2,00% D.M. 10 dicembre 2024
Come effettuare il versamento a titolo di ravvedimento operoso
Versamento con modello F24
Utilizzare il modello F24 - sezione IMU ed altri Tributi locali, indicando per la Camera di Padova il codice ente PD e utilizzando i codici tributo seguenti:
- codice tributo: 3850 per il diritto omesso
- codice tributo: 3851 per gli interessi
- codice tributo: 3852 per la sanzione
- anno di riferimento : l'anno della violazione.
Modello F24 semplificato (ha una tabella unica): indica EL (Enti Locali) nella colonna "Sezione", oltre agli altri dati richiesti.
ATTENZIONE: non sono ammessi versamenti di sanzioni con codice tributo diverso da 3852. NON usare il codice 8911 per il ravvedimento del diritto annuale (questo codice è riservato al pagamento a saldo zero, in ritardo, di tributi erariali).
Si prega di prestare particolare attenzione nel seguire le regole in materia di arrotondamento degli importi dettate dalla circolare n. 19230 del 3/03/2009. In particolare, si rammenta che il versamento dei codici tributo 3851 e 3852 deve essere fatta al centesimo, anche per importi inferiori ad euro 1,00.
Versamento online tramite il portale www.dirittoannuale.camcom.it
Le imprese in possesso di una PEC iscritta al Registro delle Imprese, che hanno OMESSO il versamento del diritto annuale entro i termini di scadenza dell'anno corrente, possono effettuare il calcolo del ravvedimento e il pagamento direttamente online attraverso il portale “Diritto Annuale Camerale” raggiungibile dal seguente link: www.dirittoannuale.camcom.it
Il programma effettua il calcolo dell’importo da pagare a ciascuna Camera di Commercio di competenza (nel caso di sede e/o UL localizzate in province diverse) con indicazione del codice ente e dei codici tributo da riportare nel modello di pagamento F24 (precompilato scaricabile), oppure consente di pagare direttamente online a ciascuna camera di competenza l'importo dovuto tramite il sistema PagoPA.
Il sistema
- non considera eventuali pagamenti parziali o già effettuati presso altre Camere di Commercio
- non consente il calcolo per le NUOVE SEDI e/o NUOVE UNITA’ LOCALI iscritte nel corso dell’anno
