Soggetti obbligati al pagamento

Sono tenute al versamento del diritto annuale:

  • tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese al primo gennaio di ogni anno, nonchè le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno (prime iscrizioni);
  • i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese (ONLY R.E.A.), per la sede legale (non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali);
  • le imprese con sede legale all'estero, per ogni unità locale o sede secondaria in Italia. Il versamento va effettuato alla Camera di appartenenza.

Sono tenute, altresì, al versamento del diritto annuale:

  • le imprese in stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività, così come le imprese sottoposte a procedure di gestione della crisi d'impresa (a titolo esemplificativo: liquidazione controllata, composizione negoziata della crisi, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, ecc);
  • le imprese in amministrazione straordinaria, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa.

In caso di esercizio provvisorio dell'impresa sono tenute a pagare anche le imprese fallite / in liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa.

Il diritto è dovuto sia per la sede dell’impresa, che per ciascuna unità locale e va pagato alla Camera di commercio territorialmente competente, ovvero:

  • alla Camera presso cui l’impresa ha la sede (importo unico comprensivo anche delle eventuali sedi secondarie o unità locali nello stesso territorio),
  • alla Camera, diversa da quella della sede,  presso cui l’impresa ha unità locali o sedi secondarie ulteriori o eventuali (per ogni provincia).

Il diritto annuale è dovuto per anno solare, per cui l'impresa (o soggetto R.E.A.) che si è iscritta o cancellata nel corso dell'anno, è comunque tenuta a pagare il diritto annuale per l’intero importo, senza possibilità di frazionamento dello stesso.

Per gli imprenditori individuali deceduti, il versamento è dovuto fino all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.

Soggetti esonerati dal pagamento

  • Le imprese individuali cessano di dover corrispondere il diritto annuale a far data dall'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dell'attività, a condizione che la relativa domanda di cancellazione al registro delle imprese sia stata presentata entro la data del 30/01 successivo (art. 4 D.M. n. 359/01);
  • Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di dover corrispondere il diritto annuale a far data dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata entro il 30/01 successivo all'approvazione del bilancio (art. 4 D.M. n. 359/01);
  • Le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 c.c., art. 2545-septiesdecies dall'1.1.2004) entro il 31/12 dell'anno precedente;
  • le imprese fallite / in liquidazione giudiziaria ed in liquidazione coatta amministrativa, a decorrere dall'anno solare successivo alla dichiarazione dello stato di fallimento o di liquidazione coatta e le imprese in amministrazione straordinaria, per le quali non vi sia stato alcun provvedimento autorizzatorio all'esercizio di attività di impresa. Le imprese soggette  ad altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;
  • La start up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione (art. 26, co. 8 D.L. 18/10/12 n. 179. ATTENZIONE!  Le PMI innovative NON sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;

Per le unità locali all'estero, di imprese con sede in Italia, non si deve pagare il diritto annuale; così come le associazioni, fondazioni ed in generale i soggetti iscritti solo al R.E.A., non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.

Riferimenti normativi


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