Delibera di Giunta n. 190 del 28 novembre 2014

ARTICOLO 1 (Oggetto)

Il presente Disciplinare regola la concessione in uso a terzi delle sale della Camera di Commercio , Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova ubicate:

● nella sede di Padova, Piazza Insurrezione n. 1/A;

● presso il Centro Conferenze alla Stanga, Piazza Zanellato n. 21 - Padova ARTICOLO

Articolo 2 (Descrizione sale)

I locali che possono essere concessi in uso temporaneo sono riportati nellallegato 1 al presente Disciplinare.

ARTICOLO 3 (Destinazione)

Le sale camerali, prioritariamente destinate alle attività istituzionali della Camera di Commercio, possono essere concesse in uso temporaneo ad Organismi, Enti Pubblici, Associazioni, Società private e professionisti per manifestazioni coerenti con le attività istituzionali dell’Ente ovvero abbiano attinenza con l’economia provinciale, siano di interesse generale per il sistema delle imprese, del lavoro, dei consumatori e degli utenti nonchè per lo svolgimento dell’attività propria.
L’uso delle sale è in ogni caso escluso:

  • per iniziative con finalità di propaganda di carattere politico
  • per la presentazione di prodotti finalizzata alla loro commercializzazione
  • qualora si ritenga che dalle finalità delle iniziative derivi un conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o danno all’immagine dell’Ente e delle proprie iniziative
  • per manifestazioni per le quali risulti incerta, a giudizio dell’Ente camerale, la salvaguardia dell’ordine pubblico, della sicurezza delle persone e dell’ambiente, il buon costume o il comune senso del pudore
  • qualora siano verificati problemi tecnico-organizzativi interni

ARTICOLO 4 (Concessione/Gestione)

La gestione delle sale, quando non è affidata in convenzione ad un soggetto esterno, è assegnata agli uffici camerali secondo le indicazioni approvate con atto del Segretario generale.

ARTICOLO 5 (Modalità di presentazione della richiesta)

La richiesta di concessione in uso dovrà pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della data di utilizzo, in forma scritta, esclusivamente su apposito modulo predisposto e disponibile sul sito internet www.pd.camcom.it

L’uso della sala richiesta è concesso, di norma, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda stessa. Verranno, comunque, presi in considerazione l’importanza e il prestigio della manifestazione nonchè valutati i riflessi che la stessa potrà produrre sull'economia locale ad insindacabile giudizio dell’Ente camerale.

La concessione o l’eventuale diniego, debitamente motivato, saranno comunicati tempestivamente al richiedente.

Nel contratto di concessione in uso temporaneo delle sale dovrà essere indicato:

  • denominazione, sede, codice fiscale, partita IVA, indirizzo pec e/o mail del richiedente;
  • recapito telefonico, indicazione del nominativo della persona responsabile della manifestazione, al quale potrà essere fatto riferimento per quanto previsto dal presente Disciplinare o suggerito dalle circostanze e relativa e-mail;
  • indicazione dettagliata dell’iniziativa che si intende realizzare;
  • sala richiesta, data e orario di utilizzo;
  • eventuale uso di attrezzature tra quelle in dotazione (videoproiettori, pc, ecc);
  • eventuali buffet o coffee break;
  • dichiarazione di accettazione del presente Disciplinare in tutte le sue clausole;
  • impegno a corrispondere alla Camera di Commercio di Padova il corrispettivo previsto nel contratto di concessione secondo le tariffe vigenti, le modalità e i tempi previsti dal Disciplinare;
  • impegno a rispettare le norme di sicurezza;
  • assunzione di responsabilità per danni arrecati a persone o cose durante la gestione delle iniziative autorizzate, ivi compresi il furto, l’incendio nonchè per atti o fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso dell’iniziativa stessa, sia per il fatto proprio che di terzi;
  • impegno al risarcimento di eventuali danni che fossero prodotti agli spazi, attrezzature, suppellettili e impianti presenti presso ciascuna delle aree concesse in uso.

ARTICOLO 6 (Concessione delle sale a titolo gratuito)

Sono concesse in uso gratuito esclusivamente le sale della sede di Piazza Insurrezione 1/a agli organismi del sistema camerale come definito dal c. 2, art. 1, Legge 29 dicembre 1993, n. 580, per riunioni/eventi che si svolgono nella fascia oraria 09.00/14.00.

ARTICOLO 7 (Tariffe)

Per l’utilizzo delle sale il concessionario è tenuto a corrispondere una tariffa secondo le tabelle di cui all’allegato 2 al presente Disciplinare.
I costi dei servizi aggiuntivi non riportati nell’allegato 2 al presente Disciplinare saranno quantificati nel preventivo in base alla specifica richiesta e fattibilità da parte della Camera di commercio.

ARTICOLO 8 (Pagamento)

Modalità:

  • il 30% della somma complessiva dovrà essere versata contestualmente alla data di sottoscrizione del contratto, quale caparra penitenziale ex art. 1386 c.c.;
  • il saldo dovrà essere versato almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio della manifestazione.
  • i suddetti pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla Camera di Commercio indicato sul contratto.

Il mancato o incompleto pagamento di quanto dovuto nei termini suddetti è considerato rinuncia alla concessione.

ARTICOLO 9 (Deposito cauzionale)

In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione oggetto della concessione dei locali o comunque quando ne venga ravvisata l’opportunità, la Camera di Commercio ha facoltà di richiedere al concessionario il versamento preventivo di un deposito cauzionale.
La cauzione sarà restituita a seguito del sopralluogo in cui si sia accertato che dall'utilizzazione della sala non sono derivati danni ai locali e alle attrezzature ivi presenti, in ogni caso non oltre 5 (cinque) giorni dalla conclusione dell’evento.

ARTICOLO 10 (Mancato utilizzo)

Eventuali disdette dovranno pervenire per iscritto almeno 7 (sette) giorni prima dell’inizio della manifestazione; viceversa sarà applicata al richiedente una penale del 30% sul corrispettivo complessivo.

ARTICOLO 11 (Modalità di utilizzo/Obblighi del concessionario)

A. Consegna dei locali

  1. Le sale di cui è prevista l’utilizzazione sono destinate ad ospitare esclusivamente l’iniziativa il cui titolo e le cui caratteristiche sono indicate nel modulo richiesta d’uso compilato in precedenza. E’ vietata in ogni caso la subconcessione a qualsiasi titolo dei locali a favore di terzi.
  2. I limiti di capienza massima di ciascuna sala sono vincolanti e non possono essere superati. L’utilizzatore deve quindi prevedere e predisporre tutte le misure necessarie a garantire che il numero dei presenti all’interno delle sale non superi il limite di capienza specificato nell’allegato 1 del presente Disciplinare, nel modulo di richiesta e nel contratto di concessione. Per ragioni di sicurezza, non saranno ammessi accessi o stazionamenti nei locali attigui non compresi nella concessione d'uso. Il responsabile della manifestazione è tenuto a far rispettare le limitazioni negli accessi da parte dei partecipanti alla manifestazione medesima.
  3. Durante l’utilizzo delle sale, incaricati dell’Ente Camerale potranno sorvegliare il regolare svolgimento della manifestazione al fine di accertare il corretto utilizzo delle attrezzature ed il pieno rispetto delle norme previste nel presente Disciplinare. In caso di accertato superamento del limite di sicurezza la Camera di Commercio ha la potestà di intervenire sospendendo la manifestazione fino al ripristino delle condizioni previste dal Disciplinare, ovvero, di interromperne la prosecuzione.
  4. Sono a carico del concessionario tutte le autorizzazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni o Organi di Pubblica Sicurezza eventualmente richieste in relazione alla specifica natura dell’iniziativa. La Camera di Commercio è esonerata da ogni responsabilità - civile e penale - derivante dalla mancanza delle stesse.
  5. Le sale vengono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano.
  6. Le sale devono essere utilizzate dal concessionario in modo da evitare ogni possibile danno alle stesse e ai rispettivi impianti ed attrezzature, siano essi fissi o mobili.
  7. Ciascuna sala è dotata di arredamento e addobbi che devono rimanere posizionati nello stato in cui si trovano all'atto della concessione. Ogni modifica alla disposizione della sala (compresa l’esposizione di cartelli, locandine e altro) deve essere preventivamente concordata con la Camera di Commercio, osservando le direttive della stessa che sono da considerarsi vincolanti. In particolare, tutti i materiali d’allestimento autorizzati dovranno essere su supporto autoportante e dovranno rispettare le norme di legge vigenti.
  8. I materiali di consumo sono a carico dell’utilizzatore della sala, così come non è previsto il servizio di fotocopiatura o uso fax o telefono e il servizio di guardaroba. La Camera di Commercio non assume la veste di depositario o custode dei beni mobili che il concessionario introduce nei locali, sia direttamente che tramite terzi. Ne consegue che l’eventuale materiale depositato dovrà essere ritirato entro il termine di riconsegna dei locali concessi in uso come sotto indicato alla lettera B) del presente articolo.
  9. Il concessionario o un suo delegato, unitamente ad un incaricato della Camera di Commercio, ha facoltà di visitare prima dell’inizio della manifestazione la sala da utilizzarsi, al fine di verificarne la perfetta funzionalità. Qualora il concessionario non effettui tale verifica preventiva non potrà sollevare eccezioni nel caso in cui gli vengano addebitati danni alla struttura e/o all'attrezzatura.
  10. E’ severamente vietato:
  • fumare in tutti i locali, sia in quelli adibiti a riunione, sia in quelli di attesa, servizio, ecc;
  • introdurre animali;
  • introdurre sostanze infiammabili;
  • ingombrare in qualsiasi maniera le uscite di sicurezza che dovranno essere sempre e comunque accessibili;
  • occultare o spostare le attrezzature antincendio;
  • occultare o spostare la segnaletica indicante le vie di esodo.
  • L’accertamento di un’eventuale inosservanza mediante verifica da parte degli addetti di questa Camera, comporterà l’immediata revoca della concessione della sala, fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa.

B. Riconsegna dei locali

  1. Le sale dovranno essere riconsegnate nello stato originario. A manifestazione ultimata un incaricato della Camera di Commercio unitamente al concessionario o ad un suo delegato effettueranno un sopralluogo dei locali per verificare che la sala venga restituita integra, redigendo apposito verbale nel caso di accertamento di eventuali danni o di situazioni che comportino interventi straordinari di ripristino.
  2. Lo sgombero delle sale dovrà essere effettuato con la stessa cura prevista per l’accesso ed entro l’orario preventivamente concordato. Non sono ammesse variazioni se non previa specifica autorizzazione. Lo sforamento per qualunque motivo comporterà la richiesta di integrazione della tariffa.

ARTICOLO 12 (Responsabilità)

  1. La Camera di Commercio di Padova declina ogni responsabilità in ordine alla custodia dei beni mobili di proprietà dell’utilizzatore depositati presso l’Ente nel periodo di concessione in uso temporaneo della/e sala/e.
  2. L’Ente camerale resta sollevato altresì da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, furti, incidenti o inconvenienti che dovessero eventualmente derivare a persone o a cose durante lo svolgimento della manifestazione; a tal proposito , l’utilizzatore terrà indenne l’Ente camerale da eventuali pretese di terzi al riguardo.
  3. La Camera di Commercio di Padova è esonerata da qualsiasi responsabilità nell'eventualità che, per cause di forza maggiore quali sciopero del personale, black out energetico o guasti tecnici alle apparecchiature, eventi naturali straordinari, sia impedito lo svolgimento dell’iniziativa per cui si era ottenuta la concessione della/e sala/e camerali. Il concessionario manleverà e terrà indenne la Camera da eventuali pretese di terzi al riguardo.

ARTICOLO 13 (Revoca)

La Camera di Commercio di Padova si riserva il diritto, in casi del tutto eccezionali ed a suo insindacabile giudizio, di revocare, in qualsiasi momento la concessione in uso delle sale con semplice comunicazione.
Il concessionario che subisca l’azione di revoca, ha diritto al rimborso della somma versata, ma non potrà pretendere alcun risarcimento di danni, nè esprimere azioni di rivalsa per spese a qualunque titolo sostenute.

ARTICOLO 14 (Controversie)

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Vicenza e sottoposte ad un tentativo preliminare di conciliazione secondo il Regolamento di conciliazione da essa adottato.
Ogni controversia non risolta con la conciliazione, verrà definita mediante arbitrato gestito dalla Camera di Commercio di Vicenza, in conformità al relativo Regolamento di Arbitrato Nazionale, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
L’Arbitro Unico, nominato secondo Regolamento, deciderà con i poteri di arbitro rituale secondo diritto, con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 825 C.P.C.

ARTICOLO 15 (Allegati)

Del presente Disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale:

I suddetti allegati nonchè le modalità gestionali di richiesta della concessione sale potranno essere modificati con provvedimento del Segretario Generale e avranno effetto dalla pubblicazione nel sito camerale.

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