Salta al contenuto

Le imprese soggette agli I.S.A. possono beneficiare della proroga per il versamento del diritto annuale 2023 prevista dal DL n. 51 del 10/05/2023, in vigore dal 6.7.2023. I termini di versamento per tali soggetti sono:

  • il 20 luglio 2023 per il versamento senza 0,40%;
  • dal 21 al 31 luglio 2023 maggiorando a titolo di interesse corrispettivo la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40%.

Si riporta, per utilità, l'indicazione della percentuale di maggiorazione da applicare in ragione di giorno in base alla data di versamento:

  • versamento il 21 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,0364
  • versamento il 22 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,0727
  • versamento il 23 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,1091
  • versamento il 24 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,1455
  • versamento il 25 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,1818
  • versamento il 26 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,2182
  • versamento il 27 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,2545
  • versamento il 28 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,2909
  • versamento il 29 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,3273
  • versamento il 30 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,3636
  • versamento il 31 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,40

Dal 1° agosto 2023 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari solo tramite il ravvedimento operoso, applicando al diritto annuale le sanzioni del:

  • "ravvedimento breve": 3% entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza 20 luglio 2023 (cod. tributo 3852)
  • "ravvedimento lungo": 3,75% entro un anno dalla scadenza, ossia dal 21 agosto 2023 al 20 luglio 2024 (cod. tributo 3852)

applicando ad entrambe le tipologie di ravvedimento gli interessi legali dovuti, calcolati dal 21 luglio 2023 fino al giorno di versamento (cod. tributo 3851).

Ultimo aggiornamento

18-07-2023 15:07

Contenuti correlati

Questa pagina ti è stata utile?