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L’articolo 39-septies del DL 77/2021 come modificato dalla L. 108/2021 ha previsto che gli atti costitutivi, gli statuti e le successive modificazioni delle società start-up innovative costituite in forma di SRL, depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico, restano validi ed efficaci e pertanto le medesime società conservano l'iscrizione nel Registro delle imprese.
Dovranno invece essere redatti necessariamente solo con atto pubblico notarile i futuri atti costitutivi o modificazioni poste in essere da startup già costituite in CCIAA: i tentativi di reintrodurre legislativamente la stipula anche presso le Camere di Commercio non hanno al momento avuto esito.