Contenuto
Verifica il tuo Domicilio digitale (indirizzo PEC) per evitare sanzioni.
Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dispone l’applicazione di sanzioni amministrative rafforzate per tutte le imprese (società e imprese individuali) che non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale (posta elettronica certificata) entro la data del 1° ottobre 2020.
Per queste imprese, si provvederà a breve all’assegnazione d'ufficio di un nuovo e distinto domicilio digitale presso il Cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale ed erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.
Le imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC (che sia valido, attivo e nella loro esclusiva disponibilità) non devono comunicare nulla.
- Cosa possono fare le imprese:
- controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese (vedere il punto 2);
- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC). Per fare questo, è sufficiente inviare un messaggio di prova al proprio indirizzo;
- in mancanza di un domicilio digitale attivo, richiederne uno nuovo ad un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese tramite la procedura semplificata e gratuita "Pratica Semplice" (Comunicazione casella PEC al Registro Imprese) o tramite un professionista incaricato.
E' possibile riattivare le PEC inattive contattando il proprio gestore PEC. In questo caso non è necessario inviare nessuna comunicazione al Registro imprese.
- Come verificare l'iscrizione del domicilio digitale al Registro imprese:
- consultare una visura aggiornata dell'impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell'imprenditore (si accede con SPID o CNS);
oppure
- cercare l'impresa sul sito www.registroimprese.it, effettuando questi passaggi:
- inserire la denominazione dell'impresa e la provincia della sede legale:
- dalla lista che viene visualizzata cliccare sulla denominazione di interesse per visualizzare la scheda "Dati dal Registro Imprese":
- Se nella scheda è visualizzato il campo "DOMICILIO DIGITALE/PEC - MOSTRA" (visibile inserendo un codice antispam), l'impresa ha già comunicato il proprio indirizzo PEC;
- Se alla voce "DOMICILIO DIGITALE/PEC” viene visualizzata la frase "Non presente” significa che l’indirizzo non risulta iscritto al Registro Imprese.
Nel caso 2) in cui all’esito della ricerca non compaia il campo PEC, possono verificarsi due ipotesi:
- la PEC è regolarmente esistente e attiva presso l’impresa, ma non è mai stata iscritta nel Registro delle imprese (in questo caso è necessario provvedere alla comunicazione dell’indirizzo PEC al Registro Imprese tramite la procedura semplificata e gratuita "Pratica Semplice" descritta al punto 1) o tramite professionista incaricato);
- l’impresa non si è mai dotata di casella PEC (in questo caso occorre richiederla a un gestore autorizzato e comunicarla al Registro delle imprese mediante la procedura semplificata e gratuita "Pratica Semplice" descritta al punto 1) o tramite professionista incaricato).
Si ricorda che la PEC dell’impresa, sulla base della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia emanata il 13 luglio 2015 ai sensi dell’art. 8 della legge n. 580/1993, deve essere nella titolarità esclusiva della singola impresa (non è pertanto possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese).
Per comunicazioni, informazioni e chiarimenti scrivere a pratiche.ri@pd.camcom.it