Diritto d'autore
La tutela del diritto d'autore sorge automaticamente con la creazione dell'opera, purché essa presenti i requisiti previsti dalla legge e, in particolare, abbia carattere creativo, ossia costituisca un'espressione originale dell'attività intellettuale dell'autore.
Non è pertanto necessaria alcuna formalità o registrazione per la nascita del diritto. In Italia, la materia è disciplinata principalmente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore) e dagli artt. 2575-2583 del Codice Civile.
Rientrano nella tutela, a titolo esemplificativo, le opere letterarie, scientifiche, didattiche e artistiche, quali libri, articoli, saggi, poesie, fotografie, disegni, illustrazioni, dipinti, sculture, opere musicali, composizioni audiovisive, film, programmi per elaboratore, etc. L'eventuale deposito dell'opera - ad esempio mediante gli appositi servizi offerti dalla SIAE o attraverso altri strumenti idonei a documentarne l'esistenza - non costituisce un requisito per la nascita del diritto d'autore, ma può assolvere a una funzione probatoria, consentendo di documentare l'esistenza dell'opera e, a seconda dello strumento utilizzato, la sua riferibilità a un determinato autore in una determinata data.
Il diritto d'autore comprende diritti morali, inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili, e diritti patrimoniali, che consentono all'autore di autorizzare o vietare lo sfruttamento economico dell'opera. I diritti patrimoniali durano, in via generale, per tutta la vita dell'autore e fino al termine del 70° anno solare dopo la sua morte. I diritti morali, invece, non sono soggetti a un limite temporale.
