La normativa sui prodotti preconfezionati ha lo scopo di tutelare il consumatore e garantire la lealtà nelle transazioni commerciali. Essa stabilisce regole rigorose su come le quantità debbano essere misurate, controllate ed etichettate prima che il prodotto raggiunga il punto vendita. Esistono due diverse tipologie di prodotti messi a disposizione del consumatore già confezionati: i preimballaggi e i prepesati.

Preimballaggi

Si definiscono preimballaggi o imballaggi preconfezionati tutti i prodotti, costituiti dall'insieme del prodotto e dell'imballaggio nel quale sono confezionati, preparati:

  • In assenza dell'acquirente;
  • In modo che la quantità di prodotto in essi contenuta abbia un valore prefissato e costante;
  • In modo che la quantità di prodotto in essi contenuta non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso.

Gli imballaggi preconfezionati si distinguono in preimballaggi CEE (conformi alle direttive UE) e preimballaggi nazionali (conformi alle norme nazionali), a seconda della normativa seguita per la misurazione e il controllo.

Tutti i prodotti preconfezionati devono riportare obbligatoriamente una serie di iscrizioni in etichetta volte a garantire che il contenuto effettivo del prodotto contenuto in essi corrisponda a quello dichiarato dal produttore sulla confezione. L’etichetta di un preimballaggio deve contenere le seguenti informazioni scritte, stampate, applicate, fissate o impresse, in modo indelebile e facilmente visibili e leggibili nelle normali condizioni di presentazione.

Per i preimballaggi CEE:

  • Nome o marchio e indirizzo del fabbricante, confezionatore o importatore;
  • Quantità nominale seguita dall'unità di misura (simboli sistema internazionale);
  • Marchio CEE (lettera minuscola "e" con altezza minima di 3 mm).

Per i preimballaggi nazionali:

  • Quantità nominale seguita dall'unità di misura (simboli sistema internazionale);
  • Indicazione del lotto (insieme di imballaggi della stessa quantità, modello e fabbricazione, riempiti nello stesso luogo).

Nota: I prodotti alimentari preconfezionati devono inoltre riportare tutte le informazioni previste dal REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011.

I preimballaggi devono riportare sulla confezione l'indicazione della QUANTITA' NOMINALE del prodotto che contengono e non quella del CONTENUTO EFFETTIVO.

  • Quantità Nominale: è la MEDIA del contenuto di ogni confezione riferita al lotto. È il valore che deve essere riportato sulla confezione.
  • Contenuto Effettivo: è la quantità realmente contenuta nella singola confezione.

Il contenuto effettivo non deve differire dalla quantità nominale oltre le tolleranze stabilite. La quantità nominale deve essere espressa in cifre seguite dall'unità di misura (massa: kg, g; volume: l, cl, ml).

  • Limiti CEE: quantità tra 5 g - 10 kg / 5 ml - 10 l.
  • Limiti Nazionali: quantità maggiore o uguale a 5 g o 5 ml, senza limite superiore.

I produttori o importatori di imballaggi preconfezionati devono:

  • assicurarsi che i prodotti preconfezionati rispettino le norme su etichettatura e quantità previsti dalla normativa;
  • garantire che il contenuto effettivo medio dei preimballaggi corrisponda alla quantità nominale dichiarata sulla confezione, entro le tolleranze e secondo i criteri previsti;
  • sottoporre a costante monitoraggio il sistema di produzione o di controllo;
  • utilizzare strumenti di misura legali, adeguati alle misure o ai controlli da effettuare ed in regola con le DISPOSIZIONI METRICHE IN VIGORE;
  • nel caso in cui l’importatore non desideri effettuare in proprio la misurazione o il controllo dimostrare di essersi premuniti di tutte le garanzie necessarie ad assicurare la conformità dei preimballaggi ed essere in grado di fornire tutta la documentazione necessaria (certificazioni di organismi di stati membri, attestazioni dei controlli effettuati prima dell’ingresso nel territorio comunitario, attestazioni dei controlli effettuati dal produttore, ecc.);
  • garantire la tracciabilità del prodotto, verificando a quale lotto di produzione appartiene la singola confezione esaminata.

I produttori di preimballaggi devono effettuare controlli sul contenuto, anche di tipo statistico, sui lotti di produzione, che devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • il contenuto effettivo di un lotto non deve essere inferiore in media alla quantità nominale;
  • la percentuale di preimballaggi del lotto che presentano un errore in meno superiore all’errore massimo tollerato deve essere tale da soddisfare i controlli definiti dalla norma;
  • nessun imballaggio preconfezionato che presenti un errore in meno superiore a due volte l’errore massimo tollerato può essere messo in commercio.

Le aziende distributrici devono porre in vendita solo imballaggi preconfezionati conformi alla direttiva, con particolare riferimento all’etichettatura e alla inalterabilità della quantità contenuta nell’imballaggio.

La Camera di Commercio è incaricata della sorveglianza presso le imprese produttrici, gli importatori e i distributori. I controlli sono mirati a verificare uno o più dei seguenti aspetti a seconda dei casi:

  • l'etichettatura dei prodotti;
  • l’effettiva inalterabilità della quantità contenuta nell’imballaggio;
  • l'idoneità della strumentazione utilizzata per la misura o il controllo;
  • le quantità effettive contenute nei preimballaggi, attraverso test a campione sui lotti di produzione;
  • l'adeguatezza e la corretta applicazione del sistema di controllo adottato e la correttezza delle
  • registrazioni delle prove effettuate se del caso.

Prepesati

Si definiscono prepesati i prodotti sfusi, preincartati in assenza dell'acquirente, il cui peso differisce da confezione a confezione. Vengono avvolti in un involucro o sigillati in una vaschetta per facilitarne la vendita, operazione che generalmente avviene nello stesso punto vendita (es. alimentari freschi al banco).

Devono riportare obbligatoriamente:

  • Indicazione del contenuto effettivo e unità di misura;
  • Indicazione della tara applicata;
  • Prezzo unitario e importo da pagare.

Anche per i prepesati alimentari si applicano le informazioni del REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011.

A differenza dei preimballaggi, nei prepesati deve essere sempre garantito il peso netto effettivo per ogni singola confezione. Il produttore deve pesare ogni confezione decurtando il peso dell'involucro (tara).

Diritti del consumatore: Prima prima dell'effettuazione dell'acquisto di un prodotto preincartato, può chiedere l'apertura della confezione ai fini della verifica del peso netto indicato. In tal caso non può rifiutare l'acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza fra il peso netto indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato di conseguenza.

La Camera di Commercio effettua la sorveglianza sull'idoneità degli strumenti per pesare utilizzati per il confezionamento di questi prodotti.

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