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Cosa si ottiene

Con decorrenza 8 maggio 2012, il Regolamento UE 1007/2011 ha introdotto alcune novità in materia di etichettatura:

  • Obbligo di indicare in etichetta la presenza nei prodotti tessili di parti non tessili di origine animale
    Tale presenza è indicata con la frase “Contiene parti non tessili di origine animale”. La frase va indicata sull’etichetta o contrassegno del prodotto al momento dell’immissione sul mercato.
  • Abolizione dell’indicazione “almeno 85%” o “minimo 85%” 
    Da ora è obbligatorio specificare la percentuale di presenza di tutte le fibre contenute nel capo, pur mantenendo le tolleranze già previste.
  • Possibilità di utilizzare la dicitura “altre fibre” 
    Se una fibra rappresenta fino al 5% del peso totale del prodotto tessile oppure più fibre rappresentino collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile e non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione è possibile utilizzare la dicitura “altre fibre”.
  • Esclusioni 
    Non devono sottostare all’applicazione del Regolamento i prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso ed i prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.I prodotti tessili immessi sul mercato prima dell’8 maggio 2012 e con etichettatura conforme alla legislazione precedente, possono continuare ad essere commercializzati fino al 9/11/2014.

Ultimo aggiornamento

18-12-2022 18:12

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