Definizione

Prodotto tessile: 

  • il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semi manufatto, manufatto, semi confezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Fibra tessile, alternativamente:

  • un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
  • una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I al Reg. 1007/2011 e atti ad applicazioni tessili.

Componente tessile: 

  • una parte di prodotto tessile avente un contenuto di fibre identificabile.

Fibre estranee: 

  • le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta o sul contrassegno.

Etichettatura: 

  • l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta.

Contrassegno: 

  • l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione.

Etichettatura globale:

  • l'uso di un'etichetta unica per più prodotti o componenti tessili.

Prodotto assimilato a prodotto tessile:

  • i prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili;
  • le parti tessili destinate a rivestimenti per la copertura di mobili, ombrelli, ombrelloni, rivestimenti multistrato per pavimenti, materassi, articoli da campeggio, fodere coibenti di calzature e guanti, le cui parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso di tali strati o rivestimenti;
  • tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

Obblighi del produttore/importatore

Il fabbricante/importatore nel momento in cui immette il prodotto tessile sul mercato garantisce: 

  • la fornitura dell’etichetta o del contrassegno, indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione;

in alternativa

  • la compilazione del documento commerciale recante i dati di composizione qualora i prodotti tessili siano forniti ad un operatore economico nella catena di fornitura o siano consegnati in esecuzione di un ordine di un’amministrazione aggiudicante di un appalto pubblico di lavori, di forniture e di servizi);
  • l’utilizzo delle denominazioni delle fibre identiche a quelle previste nell’allegato I del Reg. n. 1007/2011, senza indicazioni di sigle, in ordine decrescente di peso ed in lingua italiana;
  • l’indicazione, nell’etichetta o nel contrassegno, della frase “contiene parti non tessili di origine animale” su prodotti tessili contenenti tali parti al momento della loro immissione e messa a disposizione sul mercato.

Per una panoramica più ampia della materia si invita a consultare la guida

Riferimenti Normativi


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