Salta al contenuto

Accedere al servizio

Cosa si ottiene

Prodotti senza obbligo di etichetta o contrassegno
(all. V – Regolamento UE 1007/2011 del 27/09/2011)

  • Ferma maniche di camicie,
  • cinturini per orologio di materiale tessile,
  • etichette e contrassegni,
  • manopole di materia tessile imbottite,
  • copricaffettiere,
  • copriteiere,
  • maniche di protezione,
  • manicotti non di felpa,
  • fiori artificiali,
  • puntaspilli,
  • tele dipinte,
  • prodotti tessili per rinforzi e supporti,
  • prodotti tessili confezionati usati dichiarati tali,
  • ghette,
  • imballaggi esclusi quelli nuovi e venduti come tali,
  • articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria,
  • articoli da viaggio di materia tessile,
  • arazzi ricamati a mano, finito o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi, chiusure lampo,
  • bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile,
  • copertine di materia tessile per libri,
  • giocattoli,
  • parti tessili delle calzature,
  • centrini composti di vari elementi e con superficie non superiore a 500 cm2,
  • tessuti e guanti da forno,
  • copriuova,
  • astucci per trucco,
  • borse in tessuto per tabacco,
  • custodia in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini,
  • custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm2,
  • articoli di protezione per lo sport ad esclusione dei guanti, necessaires da toeletta e per calzature, articoli funerari, articoli monouso ad esclusione delle ovatte,
  • articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d’ortopedia in generale,
  • articoli tessili compresi funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI, destinati normalmente:
    a) a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;
    b) a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione ecc.) apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l’attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli;
  • articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d’emergenza, dispositivi antincendio, giuppotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi),
  • strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d’esposizione, depositi, ecc), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche,
  • velatura,
  • articoli tessili per animali,
  • bandiere,
  • stendardi e gagliardetti.

Ultimo aggiornamento

18-12-2022 18:12

Questa pagina ti è stata utile?