Trasferimento di sede in altra provincia

Le imprese che trasferiscono la sede legale in altra provincia versano il diritto solo alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio. Se l’impresa è stata costituita dopo il 1° gennaio e, nel corso dello stesso anno, trasferisce la sede in altra provincia, deve versare il diritto solo alla Camera di Commercio di prima iscrizione. (DM 359/2001 e Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3520 del 24/07/2001).

L’impresa costituita in corso d’anno, che durante lo stesso anno trasferisce la sede in altra provincia, versa il diritto solo alla Camera di commercio di prima iscrizione.

Trasformazione di natura giuridica

La trasformazione di natura giuridica avvenuta in corso d’anno è ininfluente ai fini della determinazione del diritto annuale poiché, per la determinazione del diritto dovuto, si fa riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio (Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3520 del 24/07/2001).

Pertanto:

  • la trasformazione di natura giuridica tra forme societarie iscritte alla sezione ordinaria del Registro Imprese (ad esempio il passaggio da società di capitali a società di persone) è del tutto ininfluente per la definizione degli importi del diritto annuale. Infatti, tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese determinano il diritto dovuto in base al fatturato complessivo ai fini IRAP realizzato dall'impresa l'anno precedente;
  • nel caso in cui la trasformazione di natura giuridica comporti il passaggio da una sezione all'altra del Registro Imprese (ad esempio da società semplice a società di capitali), il diritto annuale, per l'anno della trasformazione, sarà pagato in base alle modalità previste per la sezione in cui l'impresa risultava iscritta al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
  • nei casi di passaggio da una sezione all'altra del Registro Imprese senza trasformazione di natura giuridica (ad esempio impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale come piccolo imprenditore) il diritto annuale si determina in base alle modalità stabilite per la sezione in cui si era iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

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