Scadenze pagamento diritto annuale
Termini versamento soggetti di prima iscrizione e scadenza ordinaria o con proroga soggetti già iscritti all'1.1
In questa sezione
- Scadenze versamenti e proroghe per anno di competenza
Imprese, unità locali e soggetti R.E.A. di prima iscrizione
Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti in corso d'anno versano il diritto annuale:
- all’atto dell’iscrizione con ComUnica, mediante addebito contestuale alla pratica: in tal caso è necessario che i fondi depositati sul conto prepagato siano sufficienti. Se viene indicato un importo errato rispetto a quello dovuto, verrà rettificato dalla Camera (sempre se i fondi sono sufficienti) e verrà inviata una PEC con l'indicazione dell'avvenuta modifica del diritto annuale addebitato;
oppure
- con il modello F24: l'impresa in tal caso sarà tenuta a effettuare il versamento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione (SENZA applicare la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo).
I soggetti iscritti per trasferimento di sede da altra provincia devono versare il diritto annuale (relativo all’anno in cui è avvenuto il trasferimento), alla scadenza ordinaria, alla Camera di provenienza in cui erano iscritti all'1/1.
Se trasferiti durante il primo anno di vita, il diritto annuale è comunque dovuto alla Camera di commercio di provenienza entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di prima iscrizione o di annotazione.
Imprese, unità locali e soggetti R.E.A. già iscritti all’1.1
Per le annualità successive a quella di prima iscrizione, invece, presupposto è l’iscrizione al primo gennaio di ogni anno ed il versamento deve essere effettuato:
- in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
E' possibile versare il diritto annuale anche nei successivi 30 giorni, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
In quest’ultimo caso occorre compilare un unico rigo dell’F24 (codice 3850) sommando l’importo del diritto e della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.
La maggiorazione deve essere applicata anche quando il diritto è pagato nei 30 giorni successivi al termine ordinario utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi, e anche nel caso di modello F24 a saldo zero.
Qualora il pagamento non sia eseguito nei 30 giorni successivi al termine ordinario, è possibile applicare il ravvedimento operoso lungo entro un anno dal termine ordinario di pagamento.
Scadenze pagamento diritto annuale per anno di competenza
Scadenze pagamento diritto annuale anno 2026 e precedenti
Società con proroga di bilancio e/o esercizi non coincidenti con l'anno solare
Anche per le società di capitali il termine ordinario di pagamento è individuato in base al criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte:
- per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, la data di scadenza è l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, la data di scadenza è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di approvazione del bilancio.
Il versamento può essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
❗ATTENZIONE: Per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque eseguito entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di approvazione del bilancio.
Esempi - Diritto annuale dovuto per l’anno 2022
Società con esercizio al 31.12.2021
- Approvazione bilancio nei quattro mesi (entro aprile 2022): scadenza versamento l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (entro giugno 2022);
- Approvazione bilancio nel quinto mese (maggio 2022): scadenza versamento l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (entro giugno 2022);
- Aprovazione bilancio nel sesto mese (giugno 2022) o oltre: scadenza versamento l’ultimo giorno del mese successivo al termine per l’approvazione (entro luglio 2022)
Società con esercizio al 30.04.2022
- Termine approvazione bilancio nei quattro mesi (entro agosto 2022): scadenza versamento l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (entro ottobre 2022);
- Termine approvazione bilancio nel quinto mese (settembre 2022): scadenza versamento l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (entro ottobre 2022);
- Termine approvazione bilancio nel sesto mese (ottobre 2022) o oltre: scadenza versamento l’ultimo giorno del mese successivo al termine per l’approvazione (entro novembre 2022)
Società con esercizio al 30.09.2022
- Approvazione bilancio nei quattro mesi (entro gennaio 2023): scadenza versamento l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (entro marzo 2023);
- Approvazione bilancio nel quinto mese (entro febbraio 2023): scadenza versamento l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (entro marzo 2023);
- Approvazione bilancio nel sesto mese (entro marzo 2023) o oltre: scadenza versamento l’ultimo giorno del mese successivo al termine per l’approvazione (entro aprile 2023)
Negli esempi indicati l’anno di riferimento del diritto annuale da indicare nel modello F24 è sempre 2022.
Società con esercizi prolungati
Nel caso di società che, al momento della costituzione, decidono di adottare un esercizio di durata superiore a 12 mesi, dovrà essere versato:
- il diritto dovuto al momento della iscrizione (che corrisponde al versamento per la prima classe di fatturato)
- l'anno successivo, quando il primo esercizio non è ancora terminato, sarà effettuato nuovamente il versamento per la prima classe di fatturato alla scadenza ordinaria, in quanto non vi è ancora una base imponibile su cui determinare l'importo
- Il secondo anno successivo all’iscrizione, versare l'eventuale conguaglio relativo al diritto annuale dell'anno precedente insieme al diritto annuale dell'anno in corso (Circolare MAP n. 555358 del 25.07.2003).
Esempio società con esercizio prolungato
Una società, che si iscrive al Registro delle Imprese a settembre 2003 e decide, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato fino a dicembre 2004:
- anno di iscrizione: all'atto dell'iscrizione nel 2003 sarà tenuta a versare il diritto annuale in misura fissa (pari al primo scaglione di fatturato);
- primo anno successivo: entro il termine ordinario di pagamento del diritto per l'anno 2004 la società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha alcuna base imponibile su cui calcolare l'importo da versare, pertanto verserà un importo pari alla misura fissa prevista nel primo scaglione di fatturato (salvo conguaglio in sede di versamento del diritto annuale per l’anno 2005);
- secondo anno successivo: nel mese di giugno 2005 la società provvederà al versamento del diritto annuale per l'anno 2005, calcolato sull'intero fatturato realizzato dall'impresa dal momento della costituzione sino alla scadenza del primo esercizio sociale (31.12.2004).
