Scadenze e proroghe dei termini di versamento del diritto annuale per le imprese già iscritte all’1/1 dell’anno di riferimento e con esercizio coincidente con l’anno solare, che versano il diritto annuale in un’unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 e smi), e proroghe.

Scadenze pagamento diritto annuale 2026

Per imprese, unità locali e soggetti R.E.A. preesistenti all'1/1 il diritto annuale si versa entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero:

  • entro il 30 giugno 2026
  • entro il 30 luglio 2026 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro). Anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%.

Differimento dei termini di versamento soggetti ISA

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) devono invece versare

  • entro il 20 luglio 2026;
  • oppure entro il 20 agosto 2026 applicando la maggiorazione 0,80% (in questo caso per il diritto annuale 2026 la maggiorazione è 0,80% e non più 0,40%).

In particolare, hanno la scadenza al 20 luglio e la maggiorazione 0,80% per il pagamento fino al 20 agosto:

  • le imprese che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione;
  • i soggetti che pur rientrando nel caso del punto precedente, hanno cause di esclusione dagli ISA (compresi quelli che adottano il regime forfetario o il regime di vantaggio);
  • i soggetti che partecipano a società (di persone o con trasparenza fiscale) o associazioni con i requisiti indicati ai punti precedenti.

Scadenze pagamento diritto annuale 2025

Per imprese, unità locali e soggetti R.E.A. preesistenti all'1/1 il diritto annuale si versa entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero:

  • entro il 30 giugno 2025 per il versamento senza 0,40%.
  • oppure entro il  30 luglio 2025 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro). Anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%.

Differimento dei termini di versamento soggetti ISA

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) devono invece versare:

  • entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione;
  • dal 22 luglio al 20 agosto 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.

In particolare, hanno la scadenza al 21 luglio e la maggiorazione 0,40% per il pagamento fino al 20 agosto:

  • le imprese che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione;
  • i soggetti che pur rientrando nel caso del punto precedente, hanno cause di esclusione dagli ISA (compresi quelli che adottano il regime forfetario o il regime di vantaggio);
  • i soggetti che partecipano a società (di persone o con trasparenza fiscale) o associazioni con i requisiti indicati ai punti precedenti.

Scadenze versamenti anni precedenti

Scadenze versamenti e proroghe diritto annuale dal 2011 al 2024

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