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Date e orari

Ulteriori informazioni

  • Le imprese individuali cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo alla cessazione di attività, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione.
  • Le società di capitali ed altri enti collettivi  cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del piano di riparto finale), purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
  • Le società di persone ed i consorzi in scioglimento senza messa in liquidazione cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'atto di scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo allo scioglimento.

Ultimo aggiornamento

22-02-2024 11:02

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